Ottemperanza al giudicato lavoristico e nomina del commissario ad acta (TAR Toscana n. 810 del 28.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, adito ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., accerta l’ammissibilità e la fondatezza del ricorso per ottemperanza quando risulti l’inutile decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito nella l. n. 30/1997, e il passaggio in giudicato della sentenza ottemperanda. L’amministrazione è tenuta a dare esecuzione al giudicato nel termine assegnato. In caso di persistente inottemperanza, il Tribunale nomina sin d’ora il commissario ad acta, con facoltà di delega, perché provveda entro l’ulteriore termine fissato. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono distratte in favore dei procuratori antistatari.

Il Fatto

Il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Firenze, Sezione Lavoro, n. 883 del 16 ottobre 2023. Con quel provvedimento il giudice del lavoro aveva riconosciuto il diritto del docente all’assegnazione della Carta elettronica del docente, di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione della somma nominale di 500 euro per ciascun anno scolastico.

Il ricorrente ha dedotto l’inerzia dell’amministrazione e ha chiesto la nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inadempimento. Il Ministero si è costituito con memoria di stile. La causa è stata posta in decisione alla camera di consiglio del 18 marzo 2026.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha esaminato anzitutto il profilo dell’ammissibilità. Dagli atti risulta che la sentenza ottemperanda è stata notificata al Ministero presso la sede reale in data 18 ottobre 2023. È decorso inutilmente il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. La sentenza è inoltre passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria del Tribunale di Firenze con certificazione del 25 febbraio 2025.

Nel merito il ricorso è stato ritenuto fondato. Non risulta dagli atti che l’amministrazione abbia dato esecuzione alla sentenza. Il Tribunale ha quindi ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito, ove non abbia già provveduto, di dare esecuzione al giudicato nel termine di trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore, corrispondendo alla parte ricorrente la somma liquidata.

Per il caso di ulteriore inadempienza, il Tribunale ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore Generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo Ufficio. Il commissario provvederà, entro sessanta giorni dalla richiesta della parte interessata, a tutti gli adempimenti necessari per l’esecuzione e al pagamento delle somme ancora dovute.

Le spese del giudizio sono state poste a carico del Ministero secondo la regola della soccombenza, con distrazione in favore dei procuratori antistatari, e liquidate tenendo conto del carattere seriale della controversia e del non elevato livello di complessità, in relazione ai numerosi e analoghi precedenti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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