Compensazione prezzi nei settori speciali e prezzario interno della stazione appaltante (TAR Lazio n. 378 del 09.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nei contratti pubblici dei settori speciali, la compensazione prezzi di cui all’art. 26 d.l. n. 50/2022 va calcolata sul prezzario aggiornato adottato dalla stazione appaltante, e non sul prezzario regionale, quando l’elenco prezzi posto a base di gara non sia mera riproposizione della tariffa regionale ma documento composito ed elaborato specificamente per l’appalto. Il comma 12 della norma, applicabile agli appalti del settore idrico, consente alla stazione appaltante che non abbia applicato i prezzari regionali di aggiornare i propri prezzari entro il 31 luglio 2022, preservandone l’autonomia. Il meccanismo non è volto al riequilibrio di un sinallagma già squilibrato, ma alla neutralizzazione degli incrementi eccezionali dei costi, senza consentire all’appaltatore alcuna locupletazione ulteriore.

Il Fatto

Una società appaltatrice, aggiudicataria di un contratto di lavori per il rifacimento della rete idrica di adduzione in un comune del Lazio, impugnava la nota con cui la stazione appaltante, operante nel settore idrico, le aveva comunicato il quadro comparativo di conguaglio prezzi, quantificando in Euro 636.132,06 la somma spettante a titolo di compensazione ex art. 26 d.l. n. 50/2022. La ricorrente assumeva di aver diritto a Euro 1.871.829,27, parametrati ai prezzari regionali aggiornati per gli anni 2022 e 2023.

Con due atti di motivi aggiunti la società contestava la successiva nota del 20 febbraio 2024 e gli elenchi prezzi interni adottati dalla stazione appaltante per il 2022 e il 2023. La stazione appaltante eccepiva l’improcedibilità dei gravami per sopravvenuta adozione del certificato di collaudo e della relazione sul conto finale, e l’inammissibilità del secondo atto aggiunto per consumazione del potere di impugnazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto respinto le eccezioni di improcedibilità fondate sul collaudo, osservando che l’art. 26 d.l. n. 50/2022 non annovera tra gli elementi costitutivi del diritto alla compensazione l’emissione del certificato di collaudo e della relazione sul conto finale. Ha invece dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse, essendo i contenuti del quadro comparativo assorbiti dalla nota del 20 febbraio 2024, che ne ha esplicitato per la prima volta la motivazione. Ammissibile, invece, il secondo atto aggiunto, vertendo su documenti depositati il 1° marzo 2024.

Nel merito, il Tribunale ha inquadrato la norma nel contesto della revisione prezzi, sottolineandone il carattere eccezionale e non estensibile in via analogica. Ha richiamato la giurisprudenza secondo cui la ratio dell’istituto è tenere indenni le imprese dagli incrementi eccezionali dei prezzi, senza permettere il riequilibrio di un sinallagma già squilibrato né una locupletazione dell’appaltatore.

Il punto centrale ha riguardato il parametro di computo. Parte ricorrente sosteneva che l’elenco prezzi fosse stato redatto sulla base del prezzario regionale del 2020, con conseguente necessità di raffronto omogeneo con i prezzari regionali aggiornati. Il Collegio ha aderito alla tesi opposta. Dalla lettura analitica del documento emerge che le prime dieci voci non trovano corrispondenza nel prezzario regionale, derivando da autonome analisi prezzi o da altri prezzari, in coerenza con la specialità dei settori speciali.

Il comma 12 dell’art. 26, applicabile all’appalto idrico, ha preservato l’autonomia delle stazioni appaltanti dei settori speciali, consentendo loro di elaborare propri elenchi prezzi e di aggiornare i propri prezzari entro il 31 luglio 2022. La consulenza di parte non ha provato che tutti i prezzi posti a base di gara fossero parametrati ai prezzari regionali. I motivi aggiunti e le domande in sede di giurisdizione esclusiva sono stati pertanto respinti, con condanna della ricorrente alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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