Schede valutative dei militari: sindacato limitato e autonomia del giudizio annuale (TAR Sardegna n. 193 del 30.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La redazione dei documenti caratteristici del personale militare costituisce espressione di ampia discrezionalità tecnica, sindacabile dal giudice amministrativo esclusivamente nei limiti della manifesta illogicità, dell’errore di fatto, del travisamento, della contraddittorietà intrinseca o dello sviamento di potere. Il giudizio caratteristico finale non esige una motivazione analitica, essendo sufficiente che trovi fondamento nelle aggettivazioni espresse nelle singole voci del documento e presenti un rapporto di armonia e consequenzialità con esse. Le censure che impingono nel merito valutativo sono inammissibili, salvo che l’abnormità della scheda risulti ictu oculi da elementi oggettivi. La valutazione caratteristica non ha natura disciplinare, non presuppone sanzioni e non è vincolata da episodi positivi, encomi o valutazioni pregresse, essendo ciascun documento valutativo autonomo e riferito esclusivamente al periodo di riferimento.
Il Fatto
Un Maresciallo Ordinario dell’Arma dei Carabinieri ha impugnato la scheda valutativa Mod. B relativa al periodo dal 4 giugno 2021 al 3 giugno 2022, recante la qualifica finale di “inferiore alla media”, e il conseguente ammonimento. Il militare ha dedotto la violazione degli artt. 1025 ss. d.lgs. n. 66/2010 e 688 ss. d.P.R. n. 90/2010, contestando la presunta disarmonia tra le voci analitiche e la qualifica finale, la mancata valorizzazione del difficile contesto operativo e di risultati positivi (tra cui il salvataggio di un neonato, premiato con encomio) e l’artificiosa frammentazione di un periodo di servizio temporaneo che avrebbe impedito una valutazione più incisiva da parte di un diverso compilatore.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha disatteso in via preliminare l’eccezione di inammissibilità della relazione istruttoria depositata dall’Amministrazione, qualificandola come contributo reso su richiesta del giudice, nell’esercizio dei poteri officiosi ex art. 87 cod. proc. amm., e non come memoria difensiva tardiva o motivazione postuma del provvedimento. La nota si è limitata a illustrare ragioni già esistenti, senza ledere il contraddittorio.
Nel merito, il Collegio ha richiamato il consolidato orientamento (anche Cons. Stato, sez. II, n. 1243 del 14 febbraio 2025) secondo cui i giudizi dei superiori gerarchici si risolvono in un’analitica valutazione delle capacità e attitudini del militare, sottratta al sindacato di legittimità salvo il limite dell’abnormità manifesta. La motivazione del giudizio finale trova genesi nei giudizi parziali, sicché le variazioni delle aggettivazioni non richiedono specifica motivazione.
Nella specie, la Corte ha rilevato una prevalenza di giudizi negativi (tredici voci “inferiore alla media” e una “insufficiente”), rendendo inevitabile la qualifica finale contestata. La presenza di alcune voci “nella media” non inficia l’armonia del giudizio complessivo, che richiede solo coerenza globale e non uniformità delle aggettivazioni. Le censure del ricorrente sono state quindi reputate una non consentita richiesta di rivalutazione del merito.
Quanto al peggioramento rispetto agli anni precedenti, il TAR ha escluso un obbligo di motivazione rafforzata, trattandosi di oscillazione fisiologica di un solo livello valutativo. Il giudice ha infine rimarcato che encomi ed episodi positivi non hanno carattere vincolante, essendo la valutazione ancorata al rendimento complessivo e prevalente nel periodo, e che il servizio presso il Nucleo Informativo (18 giorni effettivi) era eterogeneo rispetto alle funzioni di comando e non idoneo a scalfire la coerenza della valutazione annuale.
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Nota della Redazione
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