Riconoscimento qualifica docente estera e obbligo di comparazione (Cons. Stato n. 6862 del 11.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento, ai fini dell’esercizio della professione docente in Italia, di una qualifica conseguita in altro Stato membro non opera in via automatica, ma richiede una valutazione comparativa tra le conoscenze e le qualificazioni attestate dal percorso formativo straniero e quelle richieste dall’ordinamento nazionale. Ai sensi della direttiva 2005/36/CE e, fuori del suo ambito applicativo, degli artt. 45 e 49 TFUE, l’Amministrazione è tenuta a prendere in considerazione titoli ed esperienza dell’istante e a raffrontarli con le qualificazioni richieste per la corrispondente professione regolamentata. Ove il compendio documentale non consenta di individuare con certezza l’area di competenza professionale acquisita, l’attestazione finale dell’autorità dello Stato di origine assume rilievo sostanziale e la sua assenza legittima il diniego, non in quanto mera mancanza documentale, ma perché impedisce la comparazione. Resta fermo, sul piano procedimentale, che l’Amministrazione deve esercitare i poteri istruttori secondo proporzionalità, collaborazione e buona fede, assegnando al richiedente un termine adeguato per acquisire un documento la cui formazione non dipende dalla sua esclusiva disponibilità.

Il Fatto

Il ricorrente aveva chiesto al Ministero dell’istruzione e del merito il riconoscimento della formazione professionale conseguita in Romania ai fini dell’esercizio della professione docente in Italia. L’Amministrazione aveva respinto l’istanza con provvedimento motivato dalla mancata acquisizione dell’Adeverință rilasciata dal competente Ministero rumeno, recante l’indicazione della disciplina insegnabile e della relativa fascia di età degli alunni, nonché dalla mancanza dell’apostille o di altra legalizzazione dei documenti esteri e della dichiarazione sostitutiva di conformità delle copie.

Il TAR Lazio aveva accolto il ricorso sotto plurimi profili, annullando il diniego e ordinando all’Amministrazione di pronunciarsi nuovamente sull’istanza. Il Ministero ha proposto appello, contestando l’interpretazione della disciplina europea e nazionale sul riconoscimento delle qualifiche, la ricostruzione del rapporto tra attestato di competenza e titolo di formazione e l’insussistenza delle carenze istruttorie ravvisate dal primo giudice.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente distinto le rationes decidendi della sentenza impugnata. La prima attiene al profilo sostanziale: il primo giudice aveva ritenuto illegittimo il diniego perché l’Amministrazione, a fronte della mancata produzione dell’attestazione, non aveva proceduto alla valutazione concreta del percorso formativo e alla comparazione con la formazione richiesta in Italia. La seconda riguarda lo svolgimento del procedimento, per le modalità con cui il Ministero, dopo una prolungata inerzia, aveva richiesto l’integrazione documentale assegnando un termine ristretto e non accogliendo le richieste di proroga. Le due statuizioni sono autonome.

Sul piano sostanziale, il Consiglio di Stato ha richiamato la direttiva 2005/36/CE e, fuori del suo ambito applicativo, gli artt. 45 e 49 TFUE, ribadendo che le autorità nazionali devono prendere in considerazione diplomi, certificati, altri titoli ed esperienza professionale dell’istante, procedendo al loro raffronto con le qualificazioni richieste dalla normativa nazionale. La comparazione serve a verificare se le conoscenze attestate dal percorso straniero siano, se non identiche, almeno corrispondenti a quelle richieste nello Stato ospitante; in caso di corrispondenza solo parziale, possono essere richieste misure compensative. Non opera, per la professione docente, alcun automatismo di riconoscimento.

Su tali basi, la sentenza di primo grado è stata in parte riformata quanto al valore dell’Adeverință. L’attestazione non è un requisito meramente formale né un elemento soltanto eventuale: quando il complesso documentale non consenta di individuare con sufficiente certezza la spendibilità professionale della formazione nello Stato di origine, la disciplina insegnabile e la fascia di età degli alunni, essa assume rilievo sostanziale. Nel caso concreto, alla data di adozione del provvedimento l’interessato non aveva ancora prodotto la certificazione ufficiale, sicché mancava l’elemento necessario a identificare l’area professionale sulla quale svolgere il confronto. A quello stadio non potevano neppure imporsi misure compensative, che presuppongono l’avvenuta identificazione della qualificazione posseduta. Il Collegio ha richiamato il più recente orientamento della Sezione (sentenza 6419 del 6 agosto 2026).

È stato inoltre precisato che la legittimità del diniego va verificata con riferimento alla documentazione disponibile al momento della sua adozione, mentre la successiva acquisizione dell’attestazione rileva sotto il distinto profilo della correttezza del procedimento.

Su quest’ultimo, la censura ministeriale è stata respinta. La ratio decidendi della sentenza appellata risiede nelle concrete modalità di gestione dell’integrazione documentale: alla presentazione dell’istanza ha fatto seguito un prolungato periodo di inerzia, poi la richiesta di produzione dell’attestazione con termine particolarmente ristretto per un documento la cui formazione dipendeva da un’autorità straniera, senza accoglimento delle richieste di dilazione. Tale sequenza viola i principi di proporzionalità, collaborazione, correttezza e buona fede. Il carattere ordinatorio del termine per rilevare le carenze non legittima l’imposizione al privato di un termine eccessivamente breve, e l’autoresponsabilità del richiedente non può tradursi nell’imputazione delle conseguenze dei tempi di rilascio del documento.

Restano ferme le statuizioni relative ai profili formali della legalizzazione e della dichiarazione sostitutiva, non devolute con specifiche censure. L’appello è dunque accolto in parte: il provvedimento di diniego resta annullato, il Ministero dovrà riesaminare l’istanza sull’intero compendio documentale, ivi compresa l’attestazione acquisita, procedendo alla comparazione e potendo riconoscere la qualifica, individuare misure compensative o adottare un nuovo diniego adeguatamente motivato. Le spese del doppio grado sono state compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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