Inammissibile il ricorso avverso il decreto di rigetto del reclamo sullo scioglimento dal contratto pendente (Cass. civ. Sez. 1 n. 8625 del 07.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il decreto con il quale il tribunale fallimentare, ai sensi dell’art. 26 l. fall., respinge il reclamo avverso l’atto con cui il curatore ha esercitato, giusta l’art. 72 l. fall., la facoltà di scioglimento dal contratto pendente non ha natura decisoria, in quanto non risolve una controversia su diritti soggettivi, ma rientra tra i provvedimenti che attengono all’esercizio della funzione di controllo circa l’utilizzo, da parte del curatore, del potere di amministrazione del patrimonio del fallito. Ne consegue che l’atto gestorio di esercizio del potere di scioglimento da rapporti pendenti non è controvertibile in sede di legittimità, potendo i terzi interessati contestarne gli effetti nelle sedi ordinarie, anche endoconcorsuali.
Il Fatto
Il Tribunale di Catania rigettava il reclamo proposto dalla società creditrice avverso il provvedimento del Giudice Delegato che aveva autorizzato il curatore del fallimento a sciogliersi, ex art. 72 l. fall., dai contratti di cessione di crediti fiscali, stipulati nella fase dell’amministrazione straordinaria. Il tribunale, qualificato il rimedio come reclamo ex art. 26 l. fall., riteneva applicabile la disciplina dello scioglimento per la diversità della procedura concorsuale, la non compiuta esecuzione delle cessioni e la convenienza per la procedura. La società creditrice proponeva ricorso straordinario per cassazione, deducendo la violazione di plurime disposizioni normative.
La Motivazione della Corte
La Corte ha rilevato in via preliminare l’eccezione sollevata dal controricorrente, accogliendola, e ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso. Secondo la giurisprudenza consolidata, ribadita dal collegio, il decreto ex art. 26 l. fall. con cui si respinge il reclamo avverso lo scioglimento dal contratto pendente non ha natura decisoria, perché non risolve una controversia su diritti soggettivi, ma attiene alla funzione di controllo sull’esercizio del potere di amministrazione del patrimonio fallimentare.
La Suprema Corte ha richiamato i propri precedenti, tra cui Cass. n. 35306/2023, n. 10890/2020, n. 13167/2017, n. 8870/2012 e n. 18622/2010, affermando che l’atto gestorio di esercizio del potere del curatore non è controvertibile in sede di legittimità. I terzi interessati possono contestare gli effetti dell’attività del curatore nelle sedi ordinarie, anche endoconcorsuali.
La Corte ha pertanto dichiarato il ricorso inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al raddoppio del contributo unificato. Ha invece rigettato l’istanza di condanna ex art. 96 c.p.c., escludendo la sussistenza di una responsabilità aggravata in capo alla parte soccombente, non essendo dimostrato un uso strumentale del processo contrario ai doveri di correttezza e buona fede, secondo i principi espressi dalle Sezioni Unite n. 25831 del 2007.
Nota della Redazione
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