Scommesse, incertezza normativa sui bookmaker esteri cessa con la legge del 2010 (Cass. civ. Sez. V n. 26261 del 05.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di imposta unica su concorsi pronostici e scommesse, ai fini della nozione di soggetto passivo del tributo ex art. 3 d.lgs. n. 504 del 1998, l’obiettiva incertezza normativa in ordine all’inclusione o esclusione del bookmaker estero operante in Italia tramite intermediari privi di concessione sussiste solo fino all’entrata in vigore della norma di interpretazione autentica di cui all’art. 1, comma 66, legge n. 220 del 2010. Solo fino a tale momento può essere invocata l’esimente ex art. 6, comma 2, d.lgs. n. 472 del 1997 ai fini delle sanzioni. La norma interpretativa del 2010 ha esplicitato una possibile variante di senso della disposizione interpretata, chiarendo che l’imposta è dovuta anche per le scommesse raccolte fuori dal sistema concessorio e che la nozione di gestione include l’attività svolta per conto di terzi. Ne consegue che, per gli anni d’imposta successivi al 2010, le sanzioni sono legittimamente irrogate.

Il Fatto

La vicenda riguarda il recupero dell’imposta unica sulle scommesse nei confronti di un bookmaker estero e dei centri di trasmissione dati affiliati. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli aveva accertato, in capo alla società, in qualità di coobbligato solidale con il titolare di una cessata impresa individuale, la debenza del tributo per l’anno d’imposta 2014, oltre interessi e sanzioni.

Il giudice di primo grado aveva respinto il ricorso della società. La CGT di secondo grado del Lazio aveva parzialmente riformato la decisione, annullando l’atto impositivo limitatamente alle sanzioni, sul presupposto di una condizione di obiettiva incertezza normativa sulla soggettività passiva del bookmaker estero. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente i due motivi di ricorso e li ritiene fondati. Il primo motivo censura l’omessa motivazione della sentenza impugnata, resa contraddittoria dall’avere riconosciuto che l’incertezza normativa era venuta meno con la legge n. 220 del 2010, per poi annullare comunque la sanzione. Il secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 66, legge n. 220 del 2010 e delle disposizioni richiamate in tema di sanzioni tributarie.

Il punto decisivo è il contesto temporale in cui si colloca la condotta. L’atto impositivo riguardava l’anno d’imposta 2014, quindi un periodo successivo all’entrata in vigore della norma di interpretazione autentica del 2010. La Corte dà continuità alla propria giurisprudenza, secondo cui l’incertezza sulla inclusione del bookmaker estero tra i soggetti passivi sussiste solo fino a quella entrata in vigore e solo fino a quel momento consente di invocare l’esimente. Richiama sul punto Cass., Sez. V, n. 13818 del 2025.

La sentenza impugnata, secondo la Corte, ha trascurato il contesto temporale della violazione ed ha evocato i principi di C. cost. n. 27 del 2018 per pervenire a una soluzione interpretativa opposta a quella corretta. La Corte costituzionale, in quella decisione, ha precisato che con la disposizione interpretativa del 2010 il legislatore ha esplicitato una possibile variante di senso della disposizione interpretata, ribadendo che l’imposta è dovuta anche nel caso di scommesse raccolte fuori dal sistema concessorio e che la nozione di gestione include l’attività svolta per conto di terzi, compresi i bookmakers esteri senza concessione.

La Corte sottolinea le finalità perseguite dal legislatore con quell’intervento: contrastare il gioco gestito in forme diverse da quelle del gioco lecito, tutelare i consumatori e l’ordine pubblico, garantire effettività al principio di lealtà fiscale e recuperare base imponibile. Da ciò discende l’obbligo delle ricevitorie operanti per conto di bookmakers privi di concessione al versamento del tributo e delle relative sanzioni.

Il ricorso è quindi accolto. La sentenza impugnata è cassata e, decidendo nel merito, la Corte rigetta il ricorso proposto dalla parte intimata contro l’atto impositivo, con condanna della medesima al pagamento delle spese di tutti i gradi di giudizio.

Nota: nel campo NOTE ho segnalato due refusi/varianti (“Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio” / “II grado del Lazio”) e l’omissione dei dati identificativi delle persone fisiche e della società nel contenuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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