Scorrimento graduatorie e concorsi nel comparto sicurezza-difesa (Cons. Stato n. 3712 del 12.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel comparto sicurezza-difesa la regola generale del pubblico impiego che privilegia lo scorrimento delle graduatorie ancora efficaci non opera in modo automatico. Le Forze di polizia, ancorché ad ordinamento civile, sono connotate da una specificità ordinamentale salvaguardata dall’art. 3, comma 1, d.lgs. n. 165/2001 e dall’art. 19 legge n. 183/2010, che incide anche sulle modalità di reclutamento. L’amministrazione può quindi privilegiare l’indizione di un nuovo concorso rispetto allo scorrimento, senza obbligo di motivazione rafforzata. Nel settore lo scorrimento costituisce deroga eccezionale, esperibile solo in presenza di una norma primaria che lo autorizzi.
Il Fatto
Due candidate partecipano al concorso per allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria, bandito con decreto dipartimentale dell’8 marzo 2023, e si collocano tra gli idonei non vincitori nella graduatoria approvata il 9 luglio 2024.
Esse impugnano davanti al TAR Lazio il decreto del 10 gennaio 2025, con cui è indetto un nuovo concorso per 1299 allievi agenti, e chiedono l’accertamento del diritto all’inquadramento per scorrimento della graduatoria. Il TAR accoglie il ricorso sulla scorta dell’Adunanza Plenaria n. 14 del 2011: il nuovo bando, identico al precedente e privo di motivazione, violerebbe la prevalenza dello scorrimento. Propone appello il Ministero, deducendo l’inapplicabilità al Corpo del principio di prevalenza dello scorrimento in ragione della specialità dell’ordinamento di appartenenza.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato respinge le eccezioni di inammissibilità. Non integra ius novorum la deduzione in appello di argomentazioni giuridiche ulteriori, purché resti invariato l’oggetto del giudizio, come previsto dall’art. 104 c.p.a.. Né ricorre motivazione postuma, perché l’amministrazione non colma una lacuna del provvedimento, ma nega in radice che l’obbligo motivazionale sussistesse in ragione della specialità del comparto.
Nel merito l’appello è fondato. Richiamando l’Adunanza Plenaria n. 14 del 2011, la Corte ribadisce che la prevalenza dello scorrimento «non è comunque assoluta e incondizionata» e che l’obbligo di motivazione si attenua quando speciali disposizioni impongono una cadenza periodica del concorso. Su questa linea si collocano i precedenti citati, tra cui Cons. Stato Sez. IV n. 3242 del 2020 e Cons. Stato Sez. IV n. 4228 del 2020.
La specialità riconosciuta alle Forze armate si estende alle Forze di polizia, anche ad ordinamento civile, per la comune appartenenza al comparto sicurezza-difesa. L’art. 66 d.l. n. 112/2008 prevede un meccanismo di autorizzazione annuale delle assunzioni, parametrato alle cessazioni dell’anno precedente: ne deriva una deroga alla programmazione triennale dei fabbisogni e la necessità di reclutamenti ciclici, strutturalmente incompatibili con lo scorrimento sistematico.
A ciò si aggiunge l’esigenza di assicurare l’attualità dei requisiti di età, efficienza fisica, idoneità psico-fisica e attitudinale, disciplinati dal d.lgs. n. 443/1992 e verificati in sede concorsuale nella discrezionalità tecnica dell’amministrazione, a tutela della par condicio e della sicurezza collettiva. I controlli nel periodo formativo non elidono tale necessità. Lo scorrimento nel comparto resta quindi deroga eccezionale, possibile solo su previsione legislativa, come confermano l’art. 4 d.l. n. 25/2025 e l’art. 3 d.l. n. 92/2024.
La sentenza impugnata ha applicato in modo automatico la disciplina generale del pubblico impiego, trascurando le ragioni normative e funzionali che impongono la ciclicità dei concorsi. L’appello è pertanto accolto, con riforma della sentenza e reiezione del ricorso di primo grado; le spese del doppio grado sono compensate.
Nota della Redazione
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