Ottemperanza al giudicato del giudice ordinario e poteri del commissario ad acta (TAR Molise n. 162 del 26.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. è esperibile anche per ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato del giudice ordinario. A tal fine, per effetto delle modifiche introdotte all’art. 475 cod. proc. civ. dal D.Lgs. n. 149/2022, non è più necessaria la spedizione del titolo in forma esecutiva: è sufficiente la notifica del titolo munito dell’attestazione di conformità all’originale, in aderenza all’art. 14, comma 1, D.L. n. 669/1996. Accertata l’inerzia dell’amministrazione debitrice, il giudice amministrativo ordina l’integrale esecuzione del giudicato entro un termine perentorio e nomina sin d’ora un commissario ad acta per il caso di perdurante inottemperanza. La nomina del commissario esclude, almeno allo stato, la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm..
Il Fatto
Con la sentenza n. 184/2023 del 16.03.2023, il Tribunale di Campobasso aveva condannato la Regione Molise a risarcire alla ricorrente i danni cagionati dalla fauna selvatica alle colture, liquidati in tre distinte somme per gli episodi del 2017, 2018 e 2019, oltre rivalutazione e interessi legali, e a rifondere le spese processuali. La sentenza non è stata impugnata ed è stata notificata all’amministrazione soccombente il 27 settembre 2024, in copia informatica munita di attestazione di conformità.
Rimasta la pronuncia ineseguita, l’interessata ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di integrale esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta, la fissazione di penalità di mora e la condanna alle spese. La Regione si è costituita con atto di stile.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto verificato i presupposti dell’azione. Il passaggio in giudicato del titolo è attestato dalla dichiarazione rilasciata dal competente ufficio il 29 gennaio 2025; la notifica è avvenuta in aderenza all’art. 14, comma 1, D.L. n. 669/1996. Il Tribunale ha precisato che, per effetto delle modifiche all’art. 475 cod. proc. civ. introdotte dal D.Lgs. n. 149/2022, a decorrere dal 28 febbraio 2023 non è più richiesta la spedizione del titolo in forma esecutiva: ai fini dell’ottemperanza è sufficiente la notifica del titolo con attestazione di conformità.
Nessun dubbio è stato ravvisato sull’appartenenza della sentenza del giudice ordinario passata in giudicato al novero dei titoli azionabili con il rimedio dell’ottemperanza ex art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., previsto proprio per l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato.
Nel merito, il ricorso è stato ritenuto fondato, non essendo stato fornito alcun elemento volto a dimostrare l’adempimento. Il Tribunale ha quindi ordinato alla Regione di dare attuazione alla sentenza, con pagamento delle somme liquidate a titolo risarcitorio e delle spese, nel termine ultimativo di 30 giorni dalla notifica o comunicazione.
In conformità alle richieste della ricorrente, è stato nominato sin d’ora un commissario ad acta, individuato nel Direttore del Servizio Risorse Finanziarie, Bilancio e Ragioneria Generale della Regione, con facoltà di delega a un funzionario qualificato; questi dovrà attivarsi, su istanza della ricorrente, in caso di vana scadenza del termine, provvedendo in ulteriori 30 giorni.
Il Collegio ha infine escluso, almeno allo stato, i presupposti per la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., in considerazione della nomina del commissario proprio per fronteggiare l’eventuale perdurante inadempimento, salva diversa valutazione su nuova istanza in caso di mancata collaborazione dell’amministrazione. Le spese sono state poste a carico della soccombenza, con rimborso del contributo unificato.
Nota della Redazione
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