Procura speciale rilasciata all’estero senza legalizzazione: ricorso inammissibile (TAR Lazio n. 14601 del 03.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo, la procura speciale alle liti deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata; il potere di autentica del difensore è limitato al territorio nazionale. Se rilasciata all’estero, la sottoscrizione deve essere legalizzata dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana, ovvero munita di apostille per gli Stati aderenti alla Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961. L’assenza di tali formalità rende nulla la procura per difetto di ius postulandi, con conseguente inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 44, comma 1, lettera a), cod. proc. amm.
Il Fatto
Una cittadina egiziana impugnava il diniego del visto di ingresso per motivi di studio opposto dall’Ambasciata d’Italia al Cairo, fondato sulla mancata dimostrazione di adeguati mezzi economici. Il ricorso era stato notificato e depositato il 19 dicembre 2025.
La ricorrente, che non aveva articolato specifici motivi di diritto, produceva l’attestazione dei redditi e il certificato di matrimonio, invocando la giurisprudenza che ammette garanzie economiche prestate da soggetti terzi. Il Ministero degli affari esteri non si costituiva in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato d’ufficio un vizio di nullità della procura alle liti, non sanabile, dichiarando il ricorso inammissibile. La procura, rilasciata in Egitto con atto notarile il 19 novembre 2025, risultava sprovvista delle formalità richieste dalla legge per il rilascio all’estero.
La Corte ha ricordato che, ai sensi dell’art. 40, comma 1, lettera g), cod. proc. amm., il ricorso deve essere sottoscritto da un difensore munito di procura speciale. L’art. 83 cod. proc. civ., richiamato dall’art. 39 cod. proc. amm., prescrive che la procura sia conferita per atto pubblico o scrittura privata autenticata. Il potere autenticativo del difensore è limitato al territorio nazionale, poiché la legge processuale ha ambito di applicazione circoscritto alla Repubblica.
Per le procure rilasciate all’estero occorre la legalizzazione della sottoscrizione da parte delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane ai sensi dell’art. 33 d.P.R. n. 445/2000, ovvero, per gli Stati aderenti alla Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961, l’apposizione dell’apostille da parte del notaio. L’assenza di tali formalità rende nulla la procura, come sostenuto da giurisprudenza costante del TAR Lazio, da cui il Collegio non ha ritenuto di discostarsi.
La Corte ha richiamato la recente pronuncia dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, evidenziando l’incompatibilità dell’art. 182, secondo comma, cod. proc. civ. con il processo amministrativo. La procura speciale deve preesistere alla redazione del ricorso, ed il sistema dell’art. 44 cod. proc. amm. non consente sanatoria per le nullità, solo per le irregolarità.
Nel caso di specie, la procura non recava alcuna indicazione del provvedimento da impugnare e dell’autorità giurisdizionale da adire, difettando della specificità. L’Egitto non aderendo alla Convenzione dell’Aja, la procura avrebbe richiesto la legalizzazione da parte della rappresentanza diplomatica italiana; la sua assenza ha determinato la nullità insanabile e l’inammissibilità del ricorso.
Nota della Redazione
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