Secondary ticketing e acquisti automatizzati: concorso del rivenditore nella pratica aggressiva (TAR Lazio n. 849 del 15.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di pratiche commerciali scorrette, la vendita cumulativa del titolo di accesso con servizi accessori non è di per sé illecita. Essa diventa pratica aggressiva quando il professionista abbia preventivamente contribuito ad esaurire la disponibilità del bene, rendendo l’acquisto congiunto l’unica modalità per accedere al bene stesso. L’art. 23, comma 1, lett. bb-bis), cod. cons. sanziona l’acquisto a fini di rivendita con strumenti automatizzati quale illecito a sé stante, e la locuzione “eludere” ricomprende anche le ipotesi in cui il venditore primario non abbia fissato alcun limite all’acquisto. La messa a disposizione di una piattaforma per la rivendita di titoli acquistati con bot integra un concorso nell’illecito, ex art. 5 l. n. 689/1981, rilevando il patrimonio conoscitivo delle persone fisiche che agiscono per la società.
Il Fatto
La società ricorrente gestisce una piattaforma per la prenotazione online di ingressi a musei e attrazioni turistiche. Nell’ambito di un’indagine dell’Agcm sulla vendita dei biglietti per il parco archeologico del Colosseo, l’Autorità ha accertato che la concessionaria del servizio aveva gestito negligentemente il fenomeno dell’indisponibilità dei titoli, non impedendo accaparramenti massivi da parte di operatori professionali.
Con il provvedimento impugnato è stata sanzionata anche la ricorrente, per aver consentito a terzi che avevano acquistato titoli con sistemi automatizzati di rivenderli a prezzo maggiorato, in abbinamento a servizi accessori. La società ha proposto ricorso innanzi al TAR Lazio, articolando censure sul merito della contestazione e sull’entità della sanzione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce anzitutto la vicenda, evidenziando come la scarsità dei biglietti sul canale destinato ai consumatori sia circostanza pacifica e non specificamente contestata. La causa di tale scarsità è individuata nella negligenza organizzativa della concessionaria, che non aveva ripartito la provvista tra i canali B2C e B2B, consentiva più accessi per gruppo societario e non aveva introdotto limiti all’acquisto, se non tardivamente.
Su tale premessa si innesta la condotta degli operatori professionali, tra cui la ricorrente, che hanno sfruttato le falle del sistema per accaparrarsi i titoli con bot e con la tecnica del freezing, divenendo gli unici soggetti in grado di offrire il prodotto. Il TAR rileva che la rivendita è avvenuta solo unitamente ad altri servizi e che l’investimento si ripagava proprio grazie alla vendita di un servizio altrimenti non acquistato dal consumatore.
Il Collegio respinge la tesi difensiva fondata sulla liceità della vendita cumulativa: considerata in visione complessiva e non atomistica, la necessità dell’acquisto congiunto risulta “imposta” al consumatore, avendo il professionista previamente esaurito la disponibilità del bene. Quanto all’art. 23, comma 1, lett. bb-bis), cod. cons., si chiarisce che l’illecito non si consuma solo nel superamento di una soglia fissata dal rivenditore primario, ma anche quando questi non abbia previsto alcun limite, altrimenti la tutela del consumatore resterebbe vanificata.
Quanto all’elemento soggettivo, il TAR ribadisce che nelle sanzioni Agcm la colpa è presunta, spettando all’impresa dimostrare la diligenza. La consapevolezza dell’origine dei biglietti emerge dalla documentazione interna, il cui valore probatorio non è escluso dalla natura informale degli atti prodotti dalla concessionaria.
Il Collegio esclude infine la violazione del diritto di difesa: il procedimento sanzionatorio ha natura cartolare e l’audizione dinanzi al collegio non è imprescindibile, anche alla luce della full jurisdiction del giudice amministrativo. La censura sulla sproporzione della sanzione è rigettata, risultando i criteri di gravità conformi alla giurisprudenza e avendo l’Autorità già ridotto l’importo di quasi il 10%. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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