Diniego cittadinanza per elementi ostativi a carico del padre (TAR Lazio n. 8766 del 12.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, l’Amministrazione esercita un potere ampiamente discrezionale, che si estende alla verifica dell’assenza di un vulnus per la sicurezza della Repubblica, potendo assumere rilievo anche situazioni di pericolo meramente potenziale. Il diniego può essere legittimamente fondato su elementi ostativi emersi a carico di un familiare strettamente convivente, quale il padre delle istanti, senza che occorra un livello di certezza oltre ogni ragionevole dubbio. Il provvedimento è sufficientemente motivato anche mediante richiamo per relationem alle informative degli organismi di sicurezza, la cui attendibilità non è ragionevolmente revocabile in dubbio, ferma la possibilità di ostensione in giudizio con le cautele per gli atti classificati.
Il Fatto
Tre sorelle, appartenenti al medesimo nucleo familiare, impugnavano i decreti ministeriali del 31 maggio 2022 con cui l’Amministrazione aveva rigettato le rispettive domande di concessione della cittadinanza italiana. I provvedimenti denegatori si fondavano sugli esiti delle informative di sicurezza, dalle quali erano emersi a carico del padre delle richiedenti elementi che non consentivano di escludere pericoli per la sicurezza della Repubblica. Le ricorrenti deducevano la violazione dell’art. 9 della legge n. 91/1992 e dell’art. 3 della legge n. 241/1990, lamentando il difetto di istruttoria e di motivazione, evidenziando la integrata nel tessuto sociale e l’assenza di precedenti penali.
La Motivazione del Tribunale
Il Tribunale ha preliminarmente ricostruito la natura del procedimento di naturalizzazione, qualificandolo come atto di alta amministrazione caratterizzato da un elevato tasso di discrezionalità, che impone di coniugare l’interesse dell’istante con quello pubblico a garantire l’inserimento nella comunità nazionale di soggetti che non presentino profili di controindicazione. In tal senso, la valutazione dell’Amministrazione si estende legittimamente anche ai componenti del nucleo familiare, atteso che il conferimento dello status civitatis attribuisce diritti politici capaci di incidere sulla vita pubblica.
Quanto all’istruttoria, il Collegio ha ritenuto che il richiamo per relationem al contenuto delle informative riservate degli organi di sicurezza soddisfi l’obbligo motivazionale, non essendo necessario indicare analiticamente le notizie coperte da classifica di riservatezza. L’esercizio dei diritti di difesa resta garantito dall’ostensione in giudizio, disposta con le cautele previste per i documenti classificati. L’attendibilità delle valutazioni opera una presunzione di affidabilità in favore di notizie raccolte da organismi pubblici nell’esercizio delle funzioni istituzionali, sulla cui provenienza non è dato ragionevolmente dubitare.
Sul piano sostanziale, la frequenza del congiunto a corsi di addestramento nel Paese d’origine non risulta contraddetta dal riconoscimento dello status di rifugiato, da contestualizzare rispetto alla situazione storico-politica del conflitto nei Balcani. Il Tribunale ha quindi escluso il valore dirimente dell’assenza di condanne penali, valorizzando la natura preclusiva dei pregiudizi a carico di un familiare convivente secondo una logica probabilistica del “più probabile che non”, che giustifica l’anticipazione della soglia di prevenzione. La circostanza che altri familiari abbiano acquisito la cittadinanza ope legis ai sensi dell’art. 4 della legge n. 91/1992 non assume rilievo, trattandosi di effetto automatico che esclude ogni valutazione discrezionale.
Alla luce di tali considerazioni, i ricorsi riuniti sono stati respinti, con compensazione delle spese di lite in ragione della specificità della fattispecie. Il Collegio ha infine disposto l’oscuramento delle generalità ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.
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Nota della Redazione
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