Inottemperanza al giudicato del giudice del lavoro su beneficio legge 107/2015 (TAR Marche n. 111 del 29.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudicato formatosi su una sentenza del giudice del lavoro che abbia riconosciuto il diritto del docente al beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 è titolo azionabile dinanzi al giudice amministrativo in sede di ottemperanza. Decorso il termine di art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669 dopo la notificazione del titolo e prima della proposizione del ricorso, la pretesa esecutiva è procedibile. L’inerzia dell’Amministrazione, che non opponga ragioni contrarie alla spettanza del credito, integra inottemperanza e impone l’accoglimento del ricorso, con assegnazione di un termine per l’adempimento e nomina del commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia. L’indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm. è escluso quando non emergano particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento e la sola nomina del commissario sia sufficiente in funzione acceleratoria.
Il Fatto
Il giudice del lavoro ha accertato il diritto della ricorrente, docente, di fruire del beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 e ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito e le articolazioni territoriali all’assegnazione delle somme indicate in sentenza per gli anni scolastici riconosciuti, con condanna alle spese distratte ai difensori.
La sentenza è stata notificata e su di essa si è formato il giudicato, come attestato dalla cancelleria. L’Amministrazione non ha eseguito il titolo. La ricorrente ha quindi promosso il giudizio di ottemperanza per conseguire il pagamento delle somme liquidate. Il Ministero si è costituito solo formalmente; l’Ufficio Scolastico Regionale è rimasto contumace nel merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto la questione della procedibilità. Il ricorso è proposto dopo la notificazione del titolo esecutivo e dopo il decorso del termine di art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669, il cosiddetto termine dilatorio che deve intercorrere tra la notifica della sentenza e la proposizione dell’azione di ottemperanza. Tale presupposto risulta integrato, e la domanda esecutiva è pertanto ammissibile.
Nel merito, il Tribunale rileva che il giudicato non è stato eseguito e che l’Amministrazione, costituitasi solo formalmente, non ha opposto alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa. L’inottemperanza è quindi accertata e il ricorso va accolto.
L’accoglimento si traduce nella dichiarazione dell’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione integrale al titolo, salvo le somme eventualmente già corrisposte, con assegnazione del termine di trenta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione.
Per il caso di inutile decorso del termine, il Collegio nomina sin d’ora commissario ad acta il dirigente della competente Direzione generale del Ministero. Il commissario assumerà le funzioni solo se investito dal creditore con propria istanza e provvederà, entro i successivi centoventi giorni, ad adottare ogni atto necessario all’esecuzione, anche mediante funzionario delegato.
Il Collegio rigetta invece la domanda di indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm., non ravvisando particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento. La sola nomina del commissario è ritenuta sufficiente in funzione acceleratoria. Quanto alle spese, non essendo controverso l’inadempimento al momento della proposizione del ricorso, l’Amministrazione è condannata al pagamento, con distrazione a favore dei difensori antistatari ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a.
Nota della Redazione
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