Secondary ticketing: la piattaforma non è hosting passivo, sanzione legittima (TAR Lazio n. 16831 del 26.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il divieto di secondary ticketing di cui all’art. 1, comma 545, legge n. 232/2016 colpisce la messa in vendita o il collocamento di titoli di accesso a eventi senza titolarità del sistema di emissione, anche a prezzo superiore al nominale, e si applica a qualsiasi intermediario, attivo o passivo che sia. Trattandosi di illecito amministrativo, non opera il divieto di analogia in malam partem proprio del diritto penale, né sussiste contrasto con l’art. 25, comma 2, Cost. La qualificazione della piattaforma come hosting provider passivo non esclude la responsabilità, perché è irrilevante ai fini della configurazione dell’illecito. La direttiva e-commerce non è invocabile da un prestatore stabilito in Stato terzo, con conseguente inapplicabilità del regime di responsabilità agevolata.

Il Fatto

La ricorrente è una società con sede in Svizzera che gestisce una piattaforma di acquisto e vendita di biglietti per eventi musicali, sportivi e di intrattenimento. A conclusione di un procedimento sanzionatorio, l’AGCOM ha accertato la violazione dell’art. 1, comma 545, legge n. 232/2016 e le ha irrogato una sanzione pecuniaria complessiva di 12.240.000 euro, computata su 68 distinte infrazioni relative a 68 diverse date di eventi pubblicizzati sul sito italiano.

La società ha impugnato la delibera davanti al TAR Lazio deducendo cinque motivi: eccesso nell’ambito applicativo della norma e violazione dell’art. 25 Cost.; contrasto con l’art. 41 Cost. e con gli artt. 102 e 106 TFUE; erronea qualificazione della piattaforma come hosting attivo; lesione del contraddittorio procedimentale; errata applicazione del cumulo materiale in luogo di quello giuridico. In via subordinata ha chiesto la rimessione di questioni alla Corte costituzionale e la sospensione impropria in attesa della pronuncia della CGUE sulla causa belga.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il ricorso richiamando la giurisprudenza amministrativa già formatasi su fattispecie analoghe, segnatamente Cons. Stato n. 10510/2023 e Cons. Stato n. 9300/2025. Il divieto è chiaramente determinato quanto a destinatari, condotta, mezzo e sanzione, e soddisfa il principio di tassatività e determinatezza. Poiché la misura è amministrativa, il divieto di analogia in malam partem non è invocabile.

Quanto all’art. 41 Cost., la libertà d’impresa non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale: il divieto non è assoluto, perché la rivendita resta consentita a condizioni di prezzo e occasionalità, e risponde a ragioni fiscali e di tutela del diritto d’autore. Nessuna lesione degli artt. 102 e 106 TFUE, poiché l’abilitazione è aperta a chiunque possieda i requisiti di legge e la misura persegue obiettivi di pubblico interesse proporzionati.

Il Collegio esclude la sospensione in attesa della causa C-860/25: la normativa italiana non vieta tout court la rivendita, ma la sottopone a condizioni e certificazioni, differenziandosi da quella belga oggetto del rinvio.

Sul terzo motivo, la CGUE, causa C-70/22 del 27 aprile 2023, ha escluso l’applicabilità delle norme unionali e della direttiva 2000/31 a una società stabilita in Svizzera. Gli indici di interferenza valorizzati dall’Autorità — indicizzazione, aggregazione e arricchimento dei contenuti, definizione dei parametri economici, gestione esclusiva della transazione — escludono la natura puramente passiva della piattaforma. In ogni caso, secondo Cons. Stato n. 10510/2023, la natura attiva o passiva dell’hosting è irrilevante.

Il quarto motivo è infondato perché l’atto di contestazione descriveva compiutamente la condotta e gli approfondimenti istruttori seguirono alle controdeduzioni difensive. Il quinto cade perché le violazioni riguardano eventi distinti, senza l’unica sequenza temporale richiesta per il cumulo giuridico. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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