Segnalazione CAI per assegno su conto chiuso prescinde buona fede del traente (ABF Collegio di Roma n. 700 del 26.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La segnalazione del nominativo del traente nella Centrale di allarme interbancaria per emissione di assegno in mancanza di autorizzazione è doverosa per l’intermediario che constati il mancato pagamento. Il vizio è originario e si perfeziona al momento dell’emissione del titolo: non può essere sanato a posteriori, né la buona fede o l’errore scusabile del traente assumono rilievo, una volta accertata l’emissione su un rapporto di conto già estinto. L’iscrizione va effettuata entro il ventesimo giorno dalla presentazione al pagamento del titolo.
Il Fatto
Il ricorrente impugna la segnalazione CAI disposta dall’intermediario a seguito dell’emissione di un assegno in mancanza di autorizzazione. Secondo la ricostruzione della parte, il titolo era stato emesso per mero errore: il cliente intratteneva più rapporti con la stessa banca e, al momento dell’emissione, indicò il conto estinto anziché quello ancora in essere, sul quale aveva peraltro creato la provvista. Il ricorrente chiede che venga riconosciuta la propria buona fede e che del provvedimento sia data comunicazione al Prefetto, per evitare eventuali sanzioni amministrative.
L’intermediario eccepisce in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per indeterminatezza della domanda. Nel merito rileva che l’assegno non è andato impagato per mancanza di provvista, ma perché emesso su un conto chiuso, e che in sede di chiusura il ricorrente aveva dichiarato di aver annullato e distrutto tutti gli assegni non utilizzati. Chiede quindi il rigetto.
La motivazione del Collegio
Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione preliminare. Dalla documentazione emerge che il ricorrente chiede l’accertamento della propria buona fede per contestare la legittimità della condotta dell’intermediario, che non avrebbe tenuto conto dell’errore nell’emissione. La domanda è dunque individuabile e l’eccezione di inammissibilità non coglie nel segno.
Nel merito, è incontroversa tra le parti l’emissione dell’assegno in data successiva alla chiusura del conto di appoggio. La fattispecie integra quindi la mancanza di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 della legge n. 386/1990. Il Collegio chiarisce che l’intermediario non ha alcuna possibilità di non procedere all’iscrizione in CAI: il vizio è originario e non può essere sanato a posteriori. L’illecito si perfeziona al momento stesso dell’emissione del titolo da parte del traente, mentre il trattario è tenuto all’iscrizione entro il ventesimo giorno dalla presentazione al pagamento (richiamando il precedente del Collegio di Roma, decisione n. 4571/2025).
La circostanza che il ricorrente fosse titolare di altro conto capiente presso la stessa banca, o che l’emissione sia avvenuta per errore, non muta il quadro: la disciplina dell’art. 1 della legge n. 386/1990 non prevede rimedi o pagamenti tardivi idonei a evitare la segnalazione, una volta che il titolo sia stato emesso su un rapporto non più attivo.
Il Collegio esclude pertanto che sussistano omissioni o negligenze dell’intermediario e respinge il ricorso. Resta assorbita la richiesta di comunicazione al Prefetto.
Nota della Redazione
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