Ripetizione indebito bancario: prova del saldo oltre gli estratti conto (Cass. civ. Sez. I n. 9260 del 08.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il correntista che agisce in giudizio per la ripetizione delle rimesse effettuate in forza di disposizioni negoziali affette da nullità è tenuto, di regola, a produrre i relativi estratti conto, ma tale prova non è legale esclusiva. All’individuazione del saldo finale si può pervenire anche con ulteriori mezzi di prova idonei a fornire indicazioni certe e complete, che diano giustificazione del saldo maturato all’inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto. Rilevano a tal fine le contabili bancarie riferite alle singole operazioni o le altre risultanze emergenti dalle scritture bancarie, non esclusi gli argomenti di prova desunti dalla condotta processuale delle parti. La sentenza che escluda la ripetizione per la sola mancata produzione degli estratti conto integrali applica un insegnamento non più attuale.
Il Fatto
La società aveva convenuto in giudizio la banca per far dichiarare la nullità delle clausole in punto di interessi ultralegali, anatocismo e commissione di massimo scoperto contenute nei contratti stipulati tra le parti, chiedendo la condanna alla ripetizione dell’indebito.
La Corte d’appello di Catania, pur riformando la decisione di primo grado per non aver dichiarato la nullità delle clausole, aveva respinto la domanda restitutoria. Il giudice del merito aveva ritenuto che il correntista non avesse adempiuto all’onere probatorio posto a suo carico, non avendo prodotto gli estratti conto integrali relativi ai rapporti per i quali chiedeva la ripetizione. La società ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, con cui si lamentava la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2033 e 2697 cod. civ. e degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. La questione centrale riguarda il contenuto e i limiti dell’onere della prova gravante sul correntista che agisce per la ripetizione dell’indebito.
Il ricorrente aveva dedotto che, pur essendo stati prodotti gli estratti conto relativi a un rapporto e, per taluni periodi, gli scalari, il precedente e più rigoroso orientamento seguito dalla Corte territoriale fosse stato superato dalla giurisprudenza più recente. La Corte ha confermato l’evoluzione dell’indirizzo.
È affermazione corrente, osserva il provvedimento, che il correntista il quale agisca per la ripetizione delle rimesse effettuate in forza di disposizioni negoziali affette da nullità sia tenuto ad assolvere l’onere probatorio mediante la produzione, di regola, dei relativi estratti conto (Cass., Sez. I, 7/12/2022, n. 35979). Tuttavia, precisa la Corte, tale prova non costituisce prova legale esclusiva.
All’individuazione del saldo finale si può addivenire anche con l’impiego di ulteriori mezzi di prova idonei a fornire indicazioni certe e complete (Cass., Sez. I, 19/07/2021, n. 20621), che diano giustificazione del saldo maturato all’inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto (Cass., Sez. I, 2/05/2019, n. 11543). Rilevano le contabili bancarie riferite alle singole operazioni o le altre risultanze emergenti dalle scritture bancarie (Cass., Sez. I, 27/12/2022, n. 37800), senza escludere gli argomenti di prova desunti dalla condotta processuale delle parti (Cass., Sez. I, 4/04/2019, n. 9526), nel quadro della generale ripartizione dell’onere probatorio riepilogata, da ultimo, nella sentenza n. 1763/2024.
La sentenza impugnata ignora tali principi e reitera un insegnamento non più attuale. La sua cassazione, in parte qua, è pertanto doverosa. Il primo motivo va accolto e i restanti sono dichiarati assorbiti; la causa è rinviata alla Corte d’appello di Catania, in altra composizione, per la rinnovazione del giudizio e la liquidazione delle spese.
Nota della Redazione
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