Mutuo: nessun affidamento tutelabile senza rassicurazioni sul merito creditizio (ABF Collegio di Torino n. 2196 del 11.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di responsabilità precontrattuale della banca nella fase di richiesta di mutuo, la tardiva registrazione della pratica nei sistemi interni costituisce un mero adempimento procedurale interno e non integra, di per sé, una condotta non diligente. La responsabilità dell’intermediario presuppone che il cliente sia stato indotto a un ragionevole affidamento sulla positiva conclusione della pratica mediante rassicurazioni sui presupposti del merito creditizio; in mancanza di tali rassicurazioni, il rifiuto del finanziamento non è fonte di danno risarcibile. La domanda risarcitoria è inoltre infondata quando il ricorrente non alleghi né documenti l’esistenza, l’entità del danno e il nesso causale con la condotta della banca.

Il Fatto

Il ricorrente aveva richiesto all’intermediario un mutuo per acquistare un immobile di valore pari a € 109.000,00, che gli avrebbe consentito di ampliare quello già in proprio possesso. Secondo la sua ricostruzione, la pratica sarebbe andata perduta e la banca, anziché informarlo, gli avrebbe comunicato il rifiuto del finanziamento. Contattata la banca per ottenere il risarcimento, la richiesta veniva riscontrata negativamente nel luglio 2025.

L’intermediario ha eccepito di non essere obbligato a contrarre, di avere piena discrezionalità nella valutazione del merito creditizio e di avere respinto la richiesta perché il rapporto rata-reddito era pari al 37%, superiore alla soglia del 30% prevista dalla propria politica del credito. Ha inoltre sostenuto che il ricorrente non avrebbe provato né il danno né il nesso causale, e che la caparra confirmatoria gli sarebbe stata restituita. Il ricorrente ha replicato che la pratica era stata caricata solo il 26.09.2022, il giorno prima della liberatoria, e che la valutazione sul reddito non era mai stata effettuata in precedenza; se fosse stato segnalato il problema, avrebbe potuto cointestare il mutuo o ridurre la cifra richiesta.

La motivazione del Collegio

Il Collegio ha esaminato la doglianza relativa alla gestione della richiesta di mutuo e alla perdita dell’affare. La questione giuridica centrale riguarda i limiti della responsabilità precontrattuale dell’intermediario nella fase che precede la concessione del finanziamento.

Il Collegio ha innanzitutto escluso che il caricamento tardivo della pratica nel sistema informativo potesse assumere rilievo dirimente. Si tratta, secondo il Collegio, di un mero adempimento procedurale interno, che non integra di per sé una condotta non diligente nella gestione della pratica.

Il nucleo della decisione riguarda però l’affidamento del cliente. Il Collegio ha rilevato che la documentazione prodotta e le dichiarazioni delle parti non consentono di accertare un comportamento non corretto della banca nella fase precontrattuale, idoneo a legittimare un ragionevole affidamento sulla positiva conclusione della pratica. In particolare, non risulta che siano mai state fornite al cliente rassicurazioni sulla presenza dei necessari presupposti di merito creditizio.

Il Collegio ha comunque osservato che, nell’ottica del miglioramento delle relazioni con il cliente, sarebbe stata auspicabile una maggiore trasparenza: le motivazioni del rifiuto del credito avrebbero dovuto essere fornite nella comunicazione formale e non nelle controdeduzioni in sede di procedimento presso l’ABF. Tale rilievo, tuttavia, non è stato ritenuto sufficiente a configurare un profilo di illegittimità.

Quanto al danno, il Collegio ha rilevato che il ricorrente non ha prodotto alcuna documentazione a supporto della pretesa risarcitoria. Non emergendo sostanziali profili di illegittimità nel comportamento dell’intermediario, la domanda è stata rigettata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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