Estinzione anticipata del finanziamento e rimborso dei costi up front (ABF Collegio di Bologna n. 6 del 05.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front. Ai contratti sottoscritti prima del 25 luglio 2021 si applica l’art. 11-octies, comma 2, D.L. n. 73/2021, come modificato dall’art. 27 D.L. n. 104/2023, che richiama l’art. 125-sexies TUB vigente alla data di sottoscrizione. Il criterio di riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia proporzionale, è determinato in via integrativa dal Collegio secondo equità; per i costi recurring e gli oneri assicurativi valgono gli orientamenti consolidati dell’ABF. Gli interessi legali decorrono dal reclamo, quale atto formale di messa in mora.
Il Fatto
La ricorrente aveva stipulato nel 2020 un contratto di finanziamento contro delegazione di pagamento, estinto in via anticipata nel novembre 2024, in corrispondenza della quarantanovesima rata sulle centoventi previste. Ha lamentato il mancato rimborso delle spese di istruttoria e delle commissioni di intermediazione, chiedendo il riconoscimento del diritto alla restituzione di euro 1.710,39, oltre interessi legali dall’estinzione.
L’intermediario ha chiesto la riunione del ricorso a un altro proposto dalla stessa ricorrente, ai sensi dell’art. 274 c.p.c., e ha eccepito di aver già restituito euro 1.819,43, oltre ad aver formulato una proposta transattiva di euro 751,01, rifiutata. Ha quindi chiesto il rigetto.
La motivazione del Collegio
Il Collegio ha respinto la richiesta di riunione, osservando che la presenza di due diversi contratti di finanziamento non integra un profilo di connessione tale da giustificare l’applicazione dell’art. 274 c.p.c..
Nel merito, la questione riguarda il diritto alla restituzione di parte dei costi del finanziamento per effetto dell’estinzione anticipata. Dall’estinzione deriva, ai sensi dell’art. 125-sexies TUB, il diritto del finanziato a ottenere una riduzione del costo totale del credito pari ai costi dovuti per la vita residua del contratto. Ai contratti anteriori al 25 luglio 2021 si applica la disciplina richiamata dall’art. 11-octies, comma 2, D.L. n. 73/2021, che fa salve le disposizioni del TUB vigenti alla sottoscrizione.
Il Collegio ha richiamato il principio del Collegio di Coordinamento n. 26525/2019, secondo cui il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front, e il criterio di riduzione dei costi istantanei è determinato in via integrativa secondo equità in mancanza di una clausola proporzionale.
Nel caso concreto, le spese di istruttoria e i costi di intermediazione sono stati qualificati come up front, perché l’incarico all’intermediario del credito descriveva attività circoscritte alla fase preliminare. Il Collegio ha quindi determinato il rimborso tenendo conto delle somme già corrisposte, riconoscendo euro 1.073,00 oltre interessi legali dal reclamo, qualificato come atto di messa in mora secondo il Collegio di Coordinamento n. 5304/2013. Ha inoltre posto a carico dell’intermediario il contributo di euro 200,00 alle spese della procedura e il rimborso di euro 20,00 alla ricorrente.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 274 c.p.c. – Riunione di procedimenti relativi a cause connesse
- Art. 125-sexies TUB – Rimborso anticipato