Segnalazione a garanzia travolta dalla cancellazione della sofferenza del garantito (ABF Collegio di Roma n. 1642 del 23.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La segnalazione in Centrale dei Rischi del fideiussore costituisce posizione “a garanzia” rispetto a quella principale riferita alla società garantita: accertata l’illegittimità di quest’ultima per difetto di prova del presupposto sostanziale, deve essere cancellata anche la segnalazione del garante che da essa dipende. Il blocco del conto corrente e la revoca della carta di credito disposti dall’intermediario senza preventiva informazione del cliente e senza indicazione delle ragioni sono illegittimi. La scorrettezza della condotta non fonda di per sé un credito risarcitorio, ma il danno da mancanza di liquidità può essere liquidato equitativamente. La qualifica di consumatore del fideiussore va esclusa quando la garanzia si collega funzionalmente al ruolo di amministratore e socio della società garantita.

Il Fatto

Il ricorrente, già amministratore unico e titolare del 100% del capitale di una s.r.l., aveva rilasciato nel gennaio 2020 un’impegno fideiussorio a favore della banca per il rapporto di conto corrente della società. Nel novembre 2022 cedeva le quote a un terzo, che assumeva la carica di amministratore unico; secondo la sua prospettazione, la banca era stata informata della cessione.

Nel maggio e nel giugno 2024 la banca inviava comunicazioni di recesso dall’apertura di credito e di costituzione in mora, indirizzate anche al ricorrente quale garante, nonostante un accordo transattivo per il rientro rateale del debito già definito con la società e in parte eseguito. Nel luglio 2024 il ricorrente si vedeva negato l’accesso all’home banking per il blocco del conto; seguivano la revoca della carta di credito e la segnalazione in Centrale dei Rischi. Il ricorrente ha chiesto la cancellazione della segnalazione, il risarcimento dei danni e la riapertura del conto con carte di debito e plafond.

La motivazione del Collegio

In via preliminare il Collegio esamina la qualificazione soggettiva del ricorrente, che si era presentato come consumatore. Richiamando il Collegio di Coordinamento (dec. 5368/2016) sulla figura del “professionista di rimbalzo”, e la precedente Collegio di Roma, dec. n. 20314/2021, rileva che la garanzia era stata prestata nell’ambito del ruolo di amministratore unico e socio della società. Sussiste dunque un collegamento funzionale qualificato tra garanzia e attività d’impresa, che esclude la natura consumeristica della controversia.

Respinta l’eccezione di inammissibilità della terza domanda, il Collegio osserva che la richiesta di riapertura del conto implica un accertamento della legittimità del blocco e non una valutazione sul merito creditizio riservata all’intermediario.

Nel merito, la segnalazione del ricorrente è collegata a quella della società, già oggetto di altro ricorso definito con l’accertamento della illegittimità per mancanza di prova del presupposto sostanziale e con la condanna alla cancellazione. Da ciò deriva la cancellazione anche della posizione “a garanzia” del ricorrente.

Quanto al blocco, il Collegio rileva che la banca non chiarisce perché non abbia tenuto conto dell’accordo transattivo raggiunto e in parte eseguito. La condotta dell’intermediario, che non ha preventivamente informato il ricorrente del blocco del conto e della revoca della carta, comunicando le ragioni, è pertanto illegittima.

Sul danno, il Collegio esclude finalità punitive e richiama la propria precedente dec. n. 4064/2023 sulla naturale fecondità del denaro: configurabile il danno da mancanza di liquidità, anche per la difficoltà nella riscossione della pensione, quantificato equitativamente in euro 250,00. Il resto è respinto; disposto il contributo di euro 200,00 alla Banca d’Italia e il rimborso di euro 20,00.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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