Segnalazione illegittima nei SIC per mancato preavviso e prova del ritardo (ABF Collegio di Roma n. 2902 del 31.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La segnalazione pregiudizievole nei sistemi di informazione creditizia è illegittima quando il preavviso sia stato inviato a un indirizzo di posta elettronica scelto dall’intermediario e non indicato dal cliente, nonché quando manchi la prova dei ritardi di pagamento posti a suo fondamento. Il sistema “T-Notice” costituisce mezzo astrattamente idoneo, ma la sua efficacia presuppone che la comunicazione raggiunga un recapito riconducibile al destinatario. Accertata l’illegittimità, il danno patrimoniale e quello non patrimoniale non si presumono in re ipsa: vanno provati, anche per presunzioni semplici. In difetto di prova analitica il Collegio può liquidare il danno in via equitativa, valorizzando i difetti di allegazione e documentazione dell’intermediario.

Il Fatto

Una società ricorrente ha chiesto all’Arbitro Bancario Finanziario la cancellazione di una segnalazione pregiudizievole iscritta nei SIC dall’intermediario in relazione a due contratti di locazione finanziaria, lamentando il mancato invio del necessario preavviso e l’insussistenza dei presupposti della segnalazione. Ha dedotto che i pagamenti erano stati regolarmente eseguiti e che il preavviso era stato inoltrato tramite il sistema “T-Notice” a un indirizzo di posta elettronica non presidiato, consultato solo dopo diversi mesi. Ha chiesto inoltre il risarcimento del danno reputazionale e patrimoniale, quantificato in 5.000 euro.

L’intermediario ha confermato di aver cancellato le segnalazioni all’esito degli approfondimenti istruttori e di aver rimborsato le spese di avvio del procedimento, eccependo il difetto di prova del pregiudizio e del nesso causale con gli eventuali dinieghi di finanziamento. Ha quindi chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere e il rigetto della domanda risarcitoria.

La motivazione del Collegio

Il Collegio ha anzitutto rilevato che la cancellazione delle iscrizioni, documentata dalle visure, supera la prima doglianza e consente di dichiarare, a tale riguardo, la cessazione della materia del contendere. Ha preso atto del rimborso delle spese di istruttoria. Ha però osservato che la sopravvenuta cancellazione non elimina il fatto storico della segnalazione: occorre verificare se essa fosse legittima, perché permane l’interesse alla domanda risarcitoria per il periodo tra iscrizione e cancellazione.

La questione centrale riguarda la regolarità del preavviso. Il Collegio ha riconosciuto che il sistema “T-Notice” è, secondo l’orientamento dell’ABF, un valido mezzo di comunicazione, idoneo a comprovare la ricezione anche quando le informazioni siano trasmesse a servizi di posta elettronica ordinaria (richiamate le decisioni Collegio di Roma n. 23402/2021 e Collegio di Bari n. 7173/2023). Ha inoltre constatato che la ricorrente aveva prestato consenso all’invio delle comunicazioni via e-mail in sede di stipula.

Tale consenso, tuttavia, non è stato ritenuto sufficiente. Nei contratti il relativo campo non risultava compilato con l’indicazione di un valido indirizzo e-mail. Le comunicazioni sono state quindi inviate a un recapito scelto arbitrariamente dall’intermediario e inidoneo a raccogliere comunicazioni istituzionali. A ciò si aggiunge che dalla documentazione non emerge alcuna prova, sulla quale è onerato l’intermediario, circa l’effettiva sussistenza dei ritardi di pagamento: ulteriore profilo di illegittimità.

Accertato il fatto illecito, il Collegio ha esaminato il danno. Ha richiamato l’orientamento secondo cui, nell’ipotesi di segnalazione illegittima, spetta al cliente il risarcimento del danno patrimoniale, del quale deve dimostrare sussistenza ed entità (Collegio di Coordinamento n. 1642/2019). Il mancato accesso al credito è danno da perdita di chance, con onere di provare che il diniego sia stato cagionato esclusivamente dalle segnalazioni (Collegio di Roma n. 2705/2020 e n. 8016/2019). Anche il danno non patrimoniale non sussiste in re ipsa e va provato, anche con presunzioni semplici. Quanto alla reputazione, ha indicato i criteri elaborati dall’ABF: entità dell’insoluto, durata della segnalazione, regolarità di altri rapporti, prova del preavviso, cancellazione e ammissione di responsabilità, gravità della colpa, natura consumeristica del segnalato (Collegio di Coordinamento n. 1642/2019; Collegio di Roma n. 22135/2021).

La ricorrente non ha offerto prove analitiche del pregiudizio. Il Collegio ha ritenuto che ciò, unito ai significativi difetti di allegazione e documentazione della resistente, legittimi la liquidazione equitativa del danno. Ha quindi accertato l’illegittimità della condotta e condannato l’intermediario a corrispondere 3.000 euro, oltre al contributo di 200 euro in favore della Banca d’Italia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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