Buoni fruttiferi postali: competenza ABF e prescrizione decennale dalla scadenza (ABF Collegio di Roma n. 2900 del 31.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le controversie in materia di buoni fruttiferi postali rientrano nella competenza dell’ABF, ratione materiae, perché tali titoli non sono qualificabili come prodotti finanziari ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. u), t.u.f. e il risparmio postale è assoggettato alle norme del t.u.b. ove applicabili. La domanda di accertamento dell’esigibilità del credito radica la competenza temporale nella data di rifiuto del rimborso e non in quella di emissione o scadenza del titolo. Nel merito, alle serie emesse prima dell’entrata in vigore del D.M. 19 dicembre 2000, per le quali i termini previgenti non si siano compiuti, si applica la prescrizione decennale decorrente dalla data di scadenza del titolo. La domanda risarcitoria fondata sulla mancata consegna del foglio informativo si radica, ai fini della competenza temporale, nel momento in cui la violazione della regola di condotta è stata posta in essere.

Il Fatto

I ricorrenti, contitolari di un BFP di L. 1.000.000 emesso il 16.03.1995 e sottoscritto a loro nome da terzi quando erano ancora minorenni, chiedono il rimborso del capitale e dei rendimenti, oltre interessi, deducendo che il titolo risulta prescritto per il decorso dei termini di validità e di prescrizione, indicati sul buono ma poco visibili, e lamentando di non aver ricevuto alcuna comunicazione dall’intermediario idonea a evitare la decadenza.

L’intermediario eccepisce l’incompetenza temporale e per materia dell’ABF, sostiene che il titolo appartiene alla serie a termine AD con durata di undici anni e scadenza al 16.03.2006, con prescrizione maturata il 17.03.2016, e rileva che il primo reclamo risale al 07.05.2025, senza atti interruttivi anteriori. Nel merito invoca l’orientamento di legittimità sul dies a quo dalla scadenza del titolo.

La motivazione del Collegio

Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione di incompetenza per materia. La tesi dell’intermediario, che assimila i BFP ai prodotti finanziari per sottrarli alla disciplina sulla trasparenza bancaria, non convince. Sul piano del diritto positivo l’art. 1, comma 1, lett. u), t.u.f. esclude dalla categoria dei prodotti finanziari i depositi bancari o postali non rappresentati da strumenti finanziari, ai quali vanno assimilati i buoni fruttiferi postali; l’art. 2, comma 6, d.p.r. n. 144/2001 prevede l’applicabilità al risparmio postale di un circoscritto insieme di norme del t.u.f. e solo previo vaglio di compatibilità. Sul piano dogmatico, il concetto di investimento di natura finanziaria presuppone l’assunzione del rischio di perdita del capitale, elemento che il BFP non presenta.

Il Collegio richiama la decisione n. 5674/2013 del Collegio di coordinamento e la successiva decisione n. 4556 del 21 marzo 2022, che hanno consolidato l’orientamento favorevole alla competenza dell’Arbitro. L’eccezione è quindi disattesa.

Quanto alla competenza temporale, il Collegio richiama la decisione n. 4656 del 21 marzo 2022 del Collegio di coordinamento: per la domanda di accertamento dell’esigibilità del credito non rileva la data di emissione o di scadenza dei titoli, ma quella in cui il rimborso è stato rifiutato. Poiché il rifiuto è intervenuto entro il sesto anno antecedente il ricorso, la domanda di restituzione è ammissibile.

Nel merito, il titolo riporta la dicitura “a termine” e condizioni di rendimento e durata solo parzialmente leggibili. Il D.M. 23.07.1987 prevede per la serie AD una durata di sette o undici anni; l’art. 8 del D.M. 19 dicembre 2000 fissa la prescrizione decennale dalla scadenza del titolo per capitale e interessi. Il Collegio richiama la decisione n. 6196 del 24 maggio 2024 del Collegio di coordinamento e le conformi Cass. n. 19243/2023 e Cass. n. 23006/2023: la previsione negoziale che ancora la decorrenza al 1° gennaio successivo non può prevalere sulla previsione legale, per il disposto dell’art. 2936 c.c. Quanto all’art. 2935 c.c., l’impossibilità di far valere il diritto rileva solo se derivante da cause giuridiche, non da ostacoli di mero fatto.

Applicando tali principi, la sottoscrizione risale al 16.03.1995, la scadenza al 16.03.2006, la decorrenza del termine al 17.03.2006 e la maturazione al 17.03.2016, oltre sei anni prima del ricorso; il rimborso è stato richiesto per la prima volta con il reclamo del 7.05.2025, senza atti interruttivi. La domanda di restituzione è quindi respinta per fondatezza dell’eccezione di prescrizione.

Infine, la domanda risarcitoria per violazione degli obblighi informativi è dichiarata inammissibile: secondo la decisione n. 4656 del 21 marzo 2022, quando oggetto della domanda è il risarcimento per mancata consegna del foglio informativo, la causa petendi si radica nel momento in cui la violazione della regola di condotta è stata posta in essere. Poiché l’acquisto risale al 1995, la domanda esula dalla competenza temporale dell’Arbitro.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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