Segnalazione Schengen e respingimento alla frontiera: legami familiari recessivi (TAR Lombardia n. 2003 del 05.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
La segnalazione nel Sistema d’informazione Schengen (SIS), adottata a norma dell’art. 24 del regolamento (CE) n. 1987/2006, costituisce causa autonoma che preclude l’ingresso e il soggiorno dello straniero nel territorio nazionale e vincola l’Amministrazione al respingimento alla frontiera e al diniego del permesso di soggiorno. Il provvedimento di respingimento assume natura vincolata: richiede soltanto la verifica dell’esistenza della segnalazione, della sua riferibilità allo straniero e della sua attuale validità ed efficacia. I legami familiari sul territorio nazionale, compreso il rapporto di coniugio con cittadino italiano, sono recessivi rispetto all’interesse superiore alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica. In presenza di reati a ostatività automatica ex art. 4, comma 3, D.Lgs. 286/1998, la pericolosità sociale è presunta dal legislatore e non richiede valutazione discrezionale in concreto.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino extracomunitario coniugato con una cittadina italiana, impugnava il provvedimento di respingimento alla frontiera adottato dall’Ufficio di Polizia di Frontiera dell’Area Malpensa il 15.11.2021, unitamente al verbale di ritiro della ricevuta postale e al decreto con cui la Questura di Milano aveva dichiarato irricevibile la domanda di permesso di soggiorno per motivi familiari presentata nel 2019. Il respingimento si fondava su una segnalazione Schengen per inammissibilità e sul giudizio di pericolosità sociale dell’interessato, destinatario di una sentenza di applicazione della pena per detenzione di sostanza stupefacente al fine di illecita cessione, nonché di un precedente provvedimento prefettizio di espulsione non eseguito.

Il ricorrente deduceva la violazione del divieto di espulsione dello straniero convivente con coniuge di nazionalità italiana ex art. 19, comma 2, lett. c), D.Lgs. 286/1998, contestando l’automatismo preclusivo della segnalazione e sostenendo l’assenza di pericolosità sociale attuale, in ragione della stabilità lavorativa e della positiva condotta tenuta durante l’esecuzione della pena. L’istanza cautelare era stata respinta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce anzitutto il quadro normativo del SIS II e dell’art. 24 del regolamento (CE) n. 1987/2006, che prescrive l’inserimento dei dati dei cittadini di Paesi terzi segnalati ai fini del rifiuto dell’ingresso sulla base di una decisione adottata dalle autorità competenti a seguito di una valutazione individuale. L’art. 5 della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen stabilisce che sia negato l’ingresso a chi risulta segnalato ai fini della non ammissione, e tale precetto trova conferma nell’art. 4, comma 6, D.Lgs. 286/1998.

Da qui la qualificazione del respingimento come atto vincolato: la segnalazione Schengen costituisce di per sé causa preclusiva all’ingresso, che vincola la P.A. senza margini di apprezzamento discrezionale, richiedendo solo la verifica dell’esistenza, riferibilità e validità della segnalazione. La segnalazione, peraltro, era accompagnata dal giudizio di pericolosità sociale derivante dalla sentenza di applicazione della pena per il reato di cui all’art. 73, commi 1 e 1-bis, D.P.R. 309/1990, rientrante tra quelli a ostatività automatica ex art. 4, comma 3, D.Lgs. 286/1998. Per tali reati la pericolosità è presunta dal legislatore e non è richiesta alcuna valutazione discrezionale in concreto.

La Corte richiama la giurisprudenza amministrativa sul punto (Cons. Stato, Sez. III, n. 3024 del 2021; Cass. civ., sez. I, n. 17648 del 2024), ribadendo che l’allarme sociale causato da un grave reato come la detenzione ai fini di cessione di stupefacenti giustifica la preclusione sia secondo i parametri comunitari, sia secondo i criteri nazionali.

Quanto ai legami familiari, il Collegio afferma il loro carattere recessivo rispetto all’interesse superiore all’ordine e alla sicurezza pubblica. Assume rilievo, ai fini della prognosi di pericolosità, il concreto disvalore della condotta, caratterizzata dall’ingente quantitativo di stupefacente detenuto (oltre 5 kg) e dalla commissione del reato in correità. Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese in ragione della risalenza della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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