Improcedibile il ricorso per emersione se l’amministrazione esegue l’ordinanza cautelare (TAR Lombardia n. 2002 del 05.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso avverso il rigetto dell’istanza di emersione dal lavoro irregolare è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando l’amministrazione, in esecuzione dell’ordinanza cautelare di sospensione, sottoscrive il contratto di soggiorno e rilascia il titolo di soggiorno, realizzando integralmente la pretesa dedotta in giudizio. La declaratoria di improcedibilità in rito determina la compensazione delle spese di lite. La cessazione della materia del contendere per effetto dell’esecuzione del provvedimento cautelare non priva di rilevanza la non manifesta infondatezza del ricorso al momento della proposizione, che giustifica la conferma dell’ammissione al gratuito patrocinio. La pretesa dell’istante non è la caducazione formale dell’atto di rigetto, ma il conseguimento del titolo che consente la permanenza regolare sul territorio.
Il Fatto
Il ricorrente, straniero presente in Italia dall’anno 2016, aveva presentato istanza di emersione dal lavoro irregolare ai sensi dell’art. 103, comma 1, del D.L. n. 34/2020, convertito in legge n. 77/2020. La società datrice di lavoro aveva dichiarato di voler concludere un contratto in ambito agricolo, essendo in possesso del requisito reddituale. Il rapporto di lavoro è stato effettivamente instaurato e successivamente convertito a tempo indeterminato, con residenza anagrafica fissata in Italia.
La Prefettura, dopo varie convocazioni, ha adottato il rigetto dell’istanza contestando l’allontanamento dal territorio nazionale dopo l’8 marzo 2020. Avverso tale provvedimento il ricorrente ha proposto ricorso, deducendo la violazione dell’art. 103 citato, dell’art. 2 del d.lgs. n. 286/1998, dell’art. 13 del d.P.R. n. 394/1999 e dell’art. 16 della Costituzione, oltre ai principi di ragionevolezza e proporzionalità.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale, in sede cautelare, aveva accolto la domanda con l’ordinanza n. 1327 del 2024, rilevando il fumus boni iuris del ricorso. Secondo l’orientamento richiamato, la previsione dell’art. 103 del D.L. n. 34/2020, secondo cui i cittadini stranieri non devono aver lasciato il territorio nazionale dall’8 marzo 2020, non può intendersi come norma di natura inderogabile.
La Sezione ha ritenuto che debbano ammettersi eccezioni a fronte di eventi che configurino la concreta impossibilità di evitare l’uscita dallo Stato, alla luce degli interessi coinvolti nella specifica fattispecie. L’onere di permanenza deve essere bilanciato con le esigenze personali dello straniero e con il diritto al rispetto della vita privata e familiare, tutelato dall’art. 29 della Costituzione e dall’art. 8 della C.E.D.U.
La ricostruzione richiama i precedenti indicati nella stessa ordinanza cautelare: TAR Lombardia, Sez. III, n. 2564 del 3.11.2023 e Cons. Stato, Sez. III, n. 1935 del 15.05.2023, secondo cui un allontanamento momentaneo e non preventivabile, giustificato dall’assistenza a uno stretto congiunto in condizioni di difficoltà nel Paese d’origine, non implica l’assenza di volontà di permanere stabilmente in Italia e non contraddice la ratio dei requisiti di emersione.
Nella fase di merito, il Tribunale ha preso atto del deposito dell’Avvocatura del 29 maggio 2025, attestante l’avvenuta esecuzione dell’ordinanza cautelare, la sottoscrizione del contratto di soggiorno e il rilascio del titolo a seguito della convocazione del 28 maggio 2025. Il venir meno dell’interesse alla decisione, per essere stata soddisfatta la pretesa sostanziale, ha determinato la declaratoria di improcedibilità del ricorso, con compensazione delle spese.
In ragione della non manifesta infondatezza del ricorso al momento della proposizione, la Sezione ha confermato l’ammissione del ricorrente al gratuito patrocinio, demandando la liquidazione delle competenze del difensore a separato provvedimento.
Nota della Redazione
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