Segnalazione in SIC illegittima senza preavviso di quindici giorni prima dell’iscrizione (ABF Collegio di Palermo n. 3636 del 23.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nei Sistemi di Informazione Creditizia la segnalazione a carico di una persona fisica è legittima solo se preceduta da un preavviso di cui l’intermediario provi l’invio e l’effettiva ricezione. In base all’art. 5, comma 6, del Codice Deontologico, tra la spedizione del preavviso e la visibilità della segnalazione devono decorrere almeno quindici giorni. La segnalazione è pertanto illegittima quando il preavviso è stato inviato nello stesso mese in cui l’iscrizione è divenuta visibile, e ne va disposta la cancellazione. Restano invece legittime le segnalazioni successive, precedute da idonei atti di preavviso.
Il Fatto
Il ricorrente, dopo l’esito negativo del reclamo rivolto direttamente all’intermediario, adisce l’Arbitro lamentando di essere stato segnalato in SIC nelle banche dati CRIF, CTC ed Experian senza aver ricevuto il preventivo preavviso. Contesta inoltre che l’intermediario abbia fornito prova documentale della data della prima segnalazione e che il preavviso prodotto, consegnato il 12/10/2023, possa legittimare solo le iscrizioni da novembre 2023 in poi.
L’intermediario chiede il rigetto del ricorso. Riferisce che il rapporto era caratterizzato da numerosi ritardi sin dal 2022, che nel giugno di quell’anno erano stati inviati tredici solleciti contenenti preavviso di segnalazione e che, aggravatisi gli inadempimenti, la posizione era stata segnalata a sofferenza in Centrale Rischi e poi ceduta pro soluto. Nelle controrepliche sostiene che il preavviso sarebbe stato spedito il 28/06/2022 e che spetterebbe al ricorrente provare la visibilità della prima segnalazione prima del 13/7/2022.
La motivazione del Collegio
Il Collegio ricostruisce in via preliminare le visure acquisite al fascicolo. In CRIF la prima segnalazione di ritardo risale a settembre 2022; in CTC la prima segnalazione di ritardo nel pagamento di una rata è di giugno 2022, mentre in Experian la prima segnalazione è di settembre 2022. Il dato decisivo è dunque la Collocazione temporale della prima iscrizione rispetto al preavviso.
Poiché il soggetto debitore è una persona fisica, le segnalazioni per essere legittime devono necessariamente essere precedute da un preavviso, di cui è onere dell’intermediario fornire prova dell’invio e dell’effettiva ricezione. Il Collegio ritiene assolto tale onere: l’intermediario produce una comunicazione del 25/6/2022 contenente il preavviso, di cui è provata la consegna il 30/06/2022 attraverso una schermata informatica, la cui affidabilità si ricava dalla corrispondenza tra i codici inseriti nella nota e quelli riportati nel report. L’indirizzo di invio coincide con quello indicato dal cliente nel contratto ed è lo stesso presso cui sono state inviate le successive raccomandate, di cui è provata la consegna.
Accertata la ricezione, il Collegio passa alla tempestività del preavviso. Ai sensi dell’art. 5, comma 6, del Codice Deontologico, la segnalazione è legittima quando siano decorsi quindici giorni dalla spedizione del preavviso. Poiché il preavviso è del 25/6/2022, la prima segnalazione in CTC dello stesso mese di giugno 2022 non è preceduta da un valido e tempestivo avviso. Il Collegio richiama sul punto le proprie decisioni nn. 4602/25 e 5925/25.
Ne consegue la dichiarazione di illegittimità della sola segnalazione di giugno 2022 in CTC, con ordine di cancellazione. Le segnalazioni nelle altre banche dati, così come le successive iscrizioni in CTC, sono invece ritenute legittime perché precedute da idonei atti di preavviso. Il ricorso è accolto in parte, con condanna dell’intermediario al contributo alle spese della procedura e al rimborso della somma versata dal ricorrente.
Nota della Redazione
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