Truffa online con pagamento autorizzato esclusa dalle operazioni non autorizzate (ABF Collegio di Milano n. 814 del 29.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La disciplina protettiva dettata dagli artt. 10 e 12 del d. lgs. n. 11/2010 in materia di utilizzo fraudolento degli strumenti di pagamento presuppone, sul piano fattuale, che l’operazione sia stata effettuata da terzi frodatori mediante furto, smarrimento o illecito utilizzo dei codici dispositivi. Quando invece il titolare dello strumento esegue personalmente i pagamenti, la circostanza che la sua volontà sia stata viziata dal raggiro di un terzo ignoto non consente di qualificare l’operazione come non autorizzata: l’intermediario non ha alcuna possibilità di percepire la truffa perpetrata ai danni del cliente. Ne consegue il rigetto della domanda di restituzione, in assenza di ulteriori elementi di responsabilità concorrente del prestatore di servizi di pagamento.
Il Fatto
La ricorrente si rivolge all’Arbitro deducendo di essere stata vittima di una truffa originata da un annuncio pubblicato su un sito Internet per la vendita di prodotti. Espone di aver seguito i passaggi richiesti dalla procedura, convinta erroneamente che i pagamenti sarebbero stati restituiti, e di aver poi bloccato la carta senza riuscire ad accedervi. Chiede la ripetizione di euro 389,00 oltre interessi.
L’intermediario resiste sostenendo che le operazioni siano state autorizzate dalla cliente ed eseguite correttamente, sebbene nel contesto di un’asserita truffa online tramite il sistema 3DS. Evidenzia la colpa grave della cliente, che avrebbe inserito le credenziali e autorizzato i pagamenti a fronte di richieste palesemente anomale, e rivendica la propria estraneità alla vicenda, svoltasi su canali esterni al proprio perimetro di controllo. Chiede il rigetto del ricorso.
La motivazione del Collegio
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo di riferimento, costituito dal d. lgs. n. 11/2010 come modificato dal d. lgs. n. 218/2017, con cui è stata recepita la direttiva 2015/2366/Ue (PSD2). La disciplina distribuisce obblighi tra utenti e prestatori: ai primi impone diligenza, segretezza dei codici e tempestiva informazione in caso di operazioni fraudolente; ai secondi sistemi di sicurezza idonei, tra cui la strong customer authentication (SCA), e la blo
Nota della Redazione
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