Preavviso provato con tracciatura del vettore rende legittima la segnalazione in SIC (ABF Collegio di Palermo n. 2127 del 10.03.2026)

CONTENUTO:

Principi di diritto (Massima)
La segnalazione negativa nei sistemi di informazione creditizia di un debitore persona fisica è legittima solo se preceduta da un preavviso di cui l’intermediario provi non soltanto l’invio, ma anche l’effettiva ricezione. L’onere probatorio grava sull’intermediario e può essere assolto con la tracciatura del vettore di spedizione, purché i codici di lotto risultanti dalle attestazioni coincidano con quelli riportati sulle note contenenti il preavviso. Accertata la consegna della comunicazione in data anteriore alla prima segnalazione, la segnalazione è legittima e il ricorso è infondato.

Il Fatto

Il ricorrente, dopo l’esito negativo del reclamo indirizzato direttamente all’intermediario, ha adito il Collegio riferendo di essere stato segnalato in SIC e sostenendo l’illegittimità ab origine di tale segnalazione, per non essere stata preceduta da alcun preavviso. Ha quindi chiesto la cancellazione della segnalazione.

L’intermediario si è opposto, deducendo che le segnalazioni erano state preavvisate con una nota del 6/5/2022 e con numerose comunicazioni successive, inviate a mezzo del vettore “Fulmine”; a supporto ha prodotto documentazione recante la data di invio e di ricezione delle comunicazioni.

La motivazione del Collegio

Il Collegio ha qualificato la controversia come avente ad oggetto segnalazioni nei sistemi di informazione creditizia, in particolare nella banca dati CRIF, e la verifica del rispetto dell’obbligo di preventiva informazione al cliente. Dal fascicolo è risultata pacifica l’esistenza della segnalazione, di tipo negativo e riferita al ritardo nel pagamento di una o due rate, nonché la circostanza che dal maggio 2025 i pagamenti erano regolari.

Poiché il soggetto debitore è una persona fisica, il Collegio ha ribadito che la segnalazione, per essere legittima, deve necessariamente essere preceduta da un preavviso, del quale è onere dell’intermediario fornire prova dell’invio e dell’effettiva ricezione. La documentazione acquisita ha dimostrato l’invio di numerosi preavvisi al cliente, tutti di identico contenuto, indirizzati al recapito fornito al momento della sottoscrizione del contratto, coincidente con quello indicato nel ricorso e nella carta di identità allegata.

Il Collegio ha poi richiamato il costante orientamento dei Collegi territoriali secondo cui il sistema di tracciamento delle spedizioni adottato dal vettore è idoneo a provare la ricezione delle missive quando vi sia coincidenza tra i codici risultanti dalle attestazioni e quelli riportati sulle note contenenti il preavviso. Il vettore, infatti, contrassegna ogni lettera con un numero di lotto e fornisce la tracciatura della data di accettazione, dell’esito e della data di perfezionamento della spedizione.

Applicando tale regola al caso concreto, il Collegio ha verificato che la nota del 6/5/2022 era stata consegnata al vettore il 18/5/2022 e recapitata al destinatario il 24/5/2022, quindi in data anteriore alla prima segnalazione. Da ciò la conclusione che la segnalazione è legittima e che il ricorso, infondato, non è meritevole di accoglimento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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