Recesso bancario con preavviso e blocco del conto per sospetto looping (ABF Collegio di Torino n. 2173 del 11.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
È legittima la sospensione dell’operatività del conto corrente disposta dalla banca allorché emerga dal sistema di controllo interno una sequenza di operazioni “baciate” di accredito e pagamento, di importo elevato e ravvicinate nel tempo, verso un unico rapporto riconducibile al cliente stesso, tale da integrare un sospetto di looping e di abuso del programma fedeltà. La misura trova fondamento nelle previsioni contrattuali che consentono la sospensione immediata in circostanze eccezionali e negli obblighi di vigilanza e prevenzione delle frodi dell’intermediario. Il recesso della banca da un rapporto a tempo indeterminato è legittimo se comunicato nel rispetto del preavviso contrattuale e del art. 126-septies TUB, non essendo configurabile un obbligo di motivazione del recesso ad nutum. Il rimborso dei canoni già riconosciuto in misura superiore alla richiesta e la possibilità per il cliente di prelevare la giacenza determinano la cessazione della materia del contendere.
Il Fatto
Il ricorrente contesta il blocco del proprio conto corrente, disposto dall’intermediario il 21.07.2025 e protratto per oltre sessantotto giorni, assunto come illegittimo e sproporzionato perché fondato su una generica “revisione interna” e non accompagnato da adeguata informazione sui tempi di soluzione. Lamenta inoltre il blocco del saldo di oltre un milione e settecentomila R**Points accumulati e la successiva chiusura del rapporto, comunicata il 29.09.2025 con effetto dal 28.11.2025, qualificata come atto ritorsivo.
Chiede quindi lo sblocco del conto e la fruibilità dei punti, il rimborso dei canoni di tenuta e un indennizzo complessivo di 628 euro, oltre a una compensazione per la mancata fruizione dei punti. L’intermediario resiste, invocando la legittimità delle restrizioni adottate a fronte di operazioni anomale e il proprio diritto di recesso.
La motivazione del Collegio
In via preliminare il Collegio riqualifica la domanda di sblocco, costitutiva e come tale inammissibile, in domanda di mero accertamento dell’illegittimità della condotta, secondo l’orientamento condiviso dei Collegi. Rileva poi che non è depositata copia sottoscritta del contratto di conto, essendo prodotti solo i Termini e Condizioni del Contratto Quadro e del programma fedeltà; il ricorrente non ha però domandato la nullità né contestato le previsioni contrattuali richiamate dalla banca.
Nel merito, il Collegio ritiene legittimo il blocco. Il comportamento del cliente, concretizzatosi in circa cinquanta operazioni “baciate” in entrata e uscita in circa mezz’ora da e verso un unico rapporto presso altro intermediario, apparentemente riconducibile al cliente stesso, poteva effettivamente dirsi sospetto. Ciò giustificava un intervento eccezionale di sospensione dell’operatività, anche in considerazione delle conseguenze patrimoniali negative legate a un possibile abuso del programma fedeltà. Le evidenze prodotte comprendono lo storico delle transazioni del 25.04.2025 e un log informatico interno.
Quanto all’informativa, la banca ha offerto riscontro al reclamo con la comunicazione del 24.07.2025, illustrando la necessità di verifiche su segnalazione del sistema di sicurezza. Il Collegio considera quindi infondate le doglianze sul punto. Per le stesse ragioni è priva di pregio la domanda di riattivazione del servizio o di compensazione per i punti, in virtù dell’utilizzo abusivo del prodotto e delle disposizioni contrattuali.
Sul rimborso dei canoni, l’intermediario ha prodotto gli estratti conto da cui risulta lo storno di 110 euro, importo superiore alla quantificazione del cliente. Il Collegio osserva che a luglio il conto è rimasto bloccato solo dieci giorni e che dal blocco alla movimentazione della giacenza sono trascorsi circa settanta giorni: ritiene pertanto cessata la materia del contendere. Analoga conclusione per l’ulteriore danno da indisponibilità delle somme: gli interessi continuavano a maturare e la giacenza prelevata ne era comprensiva.
Infine, il recesso è ritenuto legittimo. Il conto era acceso a tempo indeterminato e il recesso è stato comunicato con preavviso di sessanta giorni, conforme all’art. 126-septies TUB; la ricezione non è contestata. Secondo gli orientamenti condivisi dei Collegi, l’obbligo di motivazione è incompatibile con la natura del recesso ad nutum. Poiché il ricorrente ha potuto prelevare la giacenza, il Collegio dichiara la parziale cessazione della materia del contendere e non accoglie il ricorso nel resto.
Nota della Redazione
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