Segnalazione a sofferenza in Centrale dei Rischi e contestazione del debito in sede giudiziaria (ABF Collegio di Napoli n. 259 del 14.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La pendenza di un giudizio davanti al Giudice Ordinario avente ad oggetto la contestazione del credito non determina, di per sé, la cancellazione della segnalazione in Centrale dei Rischi. L’Arbitro può intervenire in favore del cliente solo ove sia accertato il mancato rispetto dei presupposti formali e sostanziali della segnalazione, ossia la notifica del preavviso e la valutazione della complessiva condizione economica e finanziaria del debitore. La contestazione del presupposto sostanziale proposta per la prima volta nella memoria di replica è inammissibile perché tardiva, dovendo essere contenuta nel ricorso introduttivo.
Il Fatto
Il ricorrente è stato segnalato dall’intermediario in Centrale dei Rischi in relazione a un debito oggetto di contestazione dinanzi all’Autorità Giudiziaria. Chiede quindi all’Arbitro la cancellazione del proprio nominativo dalla Centrale dei Rischi in attesa della definizione del giudizio pendente davanti al Giudice Ordinario.
Solo con le memorie di replica il ricorrente eccepisce anche la non corretta valutazione, da parte dell’intermediario, della complessiva posizione economica e finanziaria, invocando la cancellazione dell’iscrizione per difetto del presupposto sostanziale. L’intermediario, costituitosi tempestivamente, sostiene la correttezza del proprio operato e insiste per il rigetto del ricorso.
La motivazione del Collegio
Il Collegio esamina anzitutto il profilo legato alla contestazione del debito in sede giudiziaria. Dalla documentazione emerge che l’intermediario ha segnalato il rapporto come contestato, e a tale condotta non possono muoversi censure. La pendenza del giudizio civile, del resto, non comporta automaticamente la cancellazione della segnalazione: l’Arbitro interviene solo quando risulti violato un presupposto di legittimità della segnalazione stessa.
I presupposti richiamati sono due: la notifica del preavviso di segnalazione e la valutazione della condizione economica e finanziaria del debitore. Sul primo profilo il ricorrente non ha sollevato alcuna eccezione. Sul secondo, la doglianza è comparsa soltanto nelle memorie di replica.
Qui si innesta il nodo processuale. Le Disposizioni ABF – Sez. VI, par. 1 prevedono che il cliente possa trasmettere una memoria di replica entro il termine perentorio di 25 giorni dalla ricezione delle controdeduzioni, ma che resti preclusa la possibilità di ampliare la domanda iniziale. Il Collegio richiama l’orientamento largamente condiviso dai Collegi territoriali, secondo cui sono inammissibili le repliche volte a introdurre domande nuove, anche sotto il solo profilo della causa petendi, in violazione del principio del contraddittorio.
Ne segue che ogni valutazione sulla correttezza della analisi della condizione economica e finanziaria del debitore è preclusa. L’eccezione avrebbe dovuto essere contenuta nel ricorso introduttivo per risultare tempestiva. Il ricorso, pertanto, non è accolto.
Nota della Redazione
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