Nessun rimborso per truffa telematica se il bonifico è autorizzato dal cliente (ABF Collegio di Torino n. 1529 del 19.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le operazioni di pagamento disposte personalmente dal cliente, ancorché indotte da artifizi e raggiri di terzi, costituiscono operazioni autorizzate e restano fuori dall’ambito applicativo del d.lgs. n. 11/2010, come modificato dal d.lgs. n. 218/2017 di recepimento della PSD2. Gli inganni che alterano il processo formativo della volontà si collocano «a monte» del pagamento e non ne inficiano l’autorizzazione, quando l’esecuzione avviene «a valle» senza anomalie procedurali e per iniziativa del cliente. L’ammissione dello stesso cliente di aver eseguito l’operazione esclude in radice il difetto di autorizzazione, unico presupposto per il rimborso. Il ricorso è pertanto inammissibile nel merito e va respinto.
Il Fatto
La parte ricorrente ha riferito di aver eseguito un bonifico di € 4.265,06 all’esito di una truffa telematica e ha chiesto il rimborso totale o parziale della somma. Il ricorso del 28 settembre 2025 era stato preceduto dal reclamo, riscontrato negativamente dall’intermediario.
L’intermediario, pur avendo riscontrato il reclamo, non ha prodotto controdeduzioni nel procedimento. La documentazione allegata e la denuncia all’Autorità descrivono una sola operazione di pagamento, eseguita mediante bonifico ordinario.
La motivazione del Collegio
Il Collegio di Torino ha esaminato la dinamica dell’accaduto sulla base delle allegazioni e della documentazione della parte ricorrente, non contestate dall’intermediario. Ha però rilevato che manca ogni riscontro documentale — screenshot della chiamata o dei messaggi — sulla riconducibilità del numero verde utilizzato dai truffatori all’intermediario.
Il nodo giuridico è l’ambito applicativo della disciplina sui servizi di pagamento. Secondo il Collegio, le operazioni disconosciute non rientrano nel d.lgs. n. 11/2010, modificato dal d.lgs. n. 218/2017 in attuazione della PSD2. L’operazione controversa è stata infatti intrapresa e perfezionata direttamente dal cliente.
Il ragionamento distingue due piani temporali. Gli artifizi e raggiri hanno certamente determinato il consenso e alterato il normale processo formativo del volere, ma si sono collocati «a monte» dei pagamenti. Questi ultimi sono stati effettuati «a valle», in assenza di anomalie procedurali e direttamente ad opera del cliente. Il Collegio richiama sul punto un orientamento consolidato, citando decisioni degli Arbitri di Roma, Napoli, Bari, Palermo e Torino.
La conseguenza è decisiva. L’esplicita ammissione del cliente di aver personalmente eseguito l’operazione, pur sotto la pressione truffaldina, esclude in radice il presupposto del rimborso, cioè il difetto di autorizzazione delle operazioni. Il Collegio richiama anche qui precedenti conformi, tra cui decisioni dello stesso Collegio di Torino e degli Arbitri di Roma e Milano.
Non ricorrono dunque i presupposti di fattispecie per applicare la normativa invocata. Il Collegio ha respinto il ricorso, lasciando ferma la distinzione tra vizio del consenso e difetto di autorizzazione dell’operazione di pagamento.
Nota della Redazione
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