Inammissibile il ricorso che non censuri ogni autonoma ratio decidendi (Cass. civ. Sez. 1 n. 22407 del 30.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Qualora la sentenza impugnata si fondi su una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla, è inammissibile il ricorso per cassazione che non formuli specifiche doglianze avverso una di tali rationes decidendi, neppure sotto il profilo del vizio di motivazione. La genericità della contestazione di vessatorietà delle clausole, priva dell’indicazione specifica delle clausole ritenute abusive, non consente al giudice di valutarne la natura ai sensi degli artt. 33 e 36 cod. cons.
Il Fatto
La società ricorrente aveva proposto opposizione a decreto ingiuntivo emesso per il mancato rimborso di un finanziamento. Il Giudice di pace aveva rigettato l’opposizione e il Tribunale, in sede di appello, aveva confermato la decisione. Avverso tale sentenza veniva proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo con cui si deduceva la mancata applicazione degli artt. 34, comma 5, 35 e 36 cod. cons., lamentando che le clausole contrattuali non fossero state oggetto di specifica trattativa.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente richiamato la proposta di definizione del giudizio formulata dal Consigliere delegato, che aveva evidenziato l’inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione di una delle rationes decidendi. La sentenza impugnata aveva infatti fondato il rigetto sia sulla specifica sottoscrizione delle clausole ex art. 1341, comma 2, c.c., sia sull’assoluta genericità della contestazione di vessatorietà, priva di qualsivoglia indicazione specifica delle clausole ritenute abusive.
Il Collegio ha giudicato condivisibili tali argomentazioni, reputandole resistenti ai rilievi critici formulati dalla parte ricorrente. Ha quindi ribadito il principio per cui, in presenza di una pluralità di ragioni distinte ed autonome, ciascuna sufficiente a sorreggere la decisione, è inammissibile il ricorso che non le censuri tutte specificamente, richiamando i precedenti di Cass. n. 16314 del 2019 e Cass. n. 4293 del 2016.
Quanto alla dedotta vessatorietà, la Corte ha osservato che la parte ricorrente non aveva nemmeno menzionato le clausole che assumeva abusive, le quali avrebbero dovuto rientrare tra quelle di cui agli artt. 33, comma 2, e 36, comma 2, cod. cons. o comunque determinare un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi contrattuali. Dal ricorso emergeva anzi che tale indicazione era mancata del tutto anche nei gradi di merito.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, di una somma in favore della parte controricorrente ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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