Segnalazione a sofferenza in Centrale Rischi legittima per debito ultraennale (ABF Collegio di Napoli n. 2433 del 18.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La segnalazione a sofferenza presso la Centrale dei Rischi non può fondarsi sul mero ritardo nel pagamento del debito, ma richiede indici dai quali desumere l’incapacità del debitore di onorare i propri impegni futuri. Tra tali indici rientrano la persistenza della situazione debitoria per un periodo prolungato, le reiterate intimazioni dell’intermediario e ogni altro elemento idoneo a provare uno stato di grave crisi del debitore. Accertata la sussistenza del presupposto sostanziale, e allegata la documentazione attestante quello formale, la segnalazione è legittima e il ricorso va rigettato.
Il Fatto
Il ricorrente contesta la segnalazione del proprio nominativo alla Centrale dei Rischi di Banca d’Italia, imputata dall’intermediario a un presunto inadempimento legato a operazioni effettuate con una carta di debito prepagata collegata al conto corrente. Sostiene che tutte le operazioni contestate sarebbero state eseguite in presenza di disponibilità liquide sul conto e che la situazione di irregolarità sarebbe stata generata dall’istituto, il quale, dopo aver accreditato alcune somme, ne avrebbe disposto lo storno qualificandolo come “errore”, producendo così un saldo negativo artificiale. Da qui la domanda di cancellazione della segnalazione e il ristoro del danno reputazionale.
L’intermediario ricostruisce la movimentazione contabile in un arco di pochi giorni, evidenziando uno sconfinamento significativo in assenza di affidamento formalmente concesso. Seguono reclami del cliente, riscontri della banca, la chiusura del conto, una nuova intimazione e, nel luglio 2025, la segnalazione a sofferenza, con successiva cessione del credito a una terza società. La banca chiede il rigetto del ricorso.
La motivazione del Collegio
La questione riguarda il presupposto sostanziale della segnalazione, cioè il diritto dell’intermediario di addebitare somme eccedenti la disponibilità del conto. Il Collegio muove dalla definizione contrattuale di sconfinamento in assenza di fido: l’utilizzo o l’addebito di somme in mancanza di affidamento, in eccedenza rispetto al saldo. L’art. 15, comma 2, del contratto chiarisce che tale utilizzo non comporta concessione di credito e che l’importo, con commissioni, spese e oneri, deve essere rimborsato anche senza espressa richiesta della banca, con i termini differenziati per cliente consumatore e non consumatore, oltre agli interessi debitori.
L’estratto conto prodotto in atti evidenzia un saldo negativo non rientrato, dovuto a prelievi e operazioni del cliente. Il ricorrente eccepisce però che la banca, nel segnalare, avrebbe valutato solo il ritardo nel pagamento senza dimostrare l’incapacità di onorare i debiti.
Il Collegio richiama l’orientamento dei Collegi ABF: la segnalazione a sofferenza non può scaturire da un mero ritardo, ma da indici dai quali dedurre l’incapacità o la capacità del debitore di far fronte agli impegni futuri, come la persistenza della situazione debitoria per oltre un biennio, l’esistenza di altre segnalazioni a sofferenza, protesti, iscrizioni di ipoteche giudiziali, provvedimenti monitori e azioni esecutive, e ogni altro elemento idoneo a provare uno stato di grave crisi (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 611/14).
Nel caso concreto il debito da cui origina la segnalazione nasce nel 2019 e perdura, con innumerevoli intimazioni dell’intermediario, fino al 2025: oltre sei anni. Il Collegio ne ricava un serio indice dell’incapacità del debitore di assolvere all’obbligazione. La banca ha inoltre allegato documentazione idonea ad attestare anche il presupposto formale della segnalazione.
Il ricorso è pertanto rigettato.
Nota della Redazione
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