Segnalazione a sofferenza legittima se debito residuo provato e non contestato (ABF Collegio di Palermo n. 7981 del 02.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
La segnalazione a sofferenza in Centrale Rischi richiede una valutazione complessiva della situazione finanziaria del cliente e non può discendere automaticamente da singoli ritardi o dalla contestazione del credito. Quando il debitore non contesta né le difese dell’intermediario né la documentazione contabile prodotta, e l’estratto conto ufficiale evidenzia un’esposizione residua non saldata, la classificazione a sofferenza è legittima. Il ricorso che si limiti ad affermare l’avvenuto pagamento, senza confutare le risultanze documentali avverse, non è meritevole di accoglimento. La domanda di cancellazione delle segnalazioni nei SIC, formulata nel reclamo ma non riproposta nel ricorso, non è esaminabile.

Il Fatto

Il ricorrente, debitore principale di un rapporto di finanziamento con cessione di quote di retribuzione, contesta l’iscrizione a sofferenza nella Centrale Rischi di Banca d’Italia, chiedendone la cancellazione fin dall’origine. Sostiene che la pretesa dell’intermediario, pari a euro 1.190,75, sarebbe infondata perché la pendenza è stata saldata; le trattenute, del resto, avvengono direttamente sulla retribuzione alle dipendenze del datore di lavoro. Il differimento dei ratei residui sarebbe derivato da un pignoramento presso terzi per crediti alimentari, con pagamenti ridotti al netto del cedibile e del pignorabile e ratei collocati in coda ma adempiuti.

L’intermediario eccepisce che i pagamenti si sono interrotti e che residua il debito indicato. Di qui il preavviso di segnalazione e la successiva classificazione a sofferenza. Il ricorrente non ha depositato repliche alle controdeduzioni.

La motivazione del Collegio

In via preliminare il Collegio rileva che la domanda di cancellazione delle segnalazioni nei SIC, proposta in sede di reclamo, non è stata riproposta nel ricorso e resta quindi estranea al giudizio; l’intermediario, peraltro, ha dato atto dell’inesistenza di tali segnalazioni.

Nel merito, il Collegio richiama il criterio della Circolare 139/91, Cap. II, sez. 2, par. 1.5: l’appostazione a sofferenza implica una valutazione complessiva della situazione finanziaria del cliente e non può originare automaticamente da singoli eventi, come uno o più ritardi nel pagamento o la contestazione del credito.

Il Collegio ricostruisce la vicenda documentale. Il contratto prevedeva 120 rate mensili da euro 300,00; dall’aprile 2006 la rata veniva ridotta a euro 144,50 per motivi contingenti; nell’ottobre 2016 il datore di lavoro comunicava il ripristino dell’importo originario e il posticipo della scadenza al 30.06.2020, con rata residua di euro 142,89 al 31.7.2020. Alla data del 31.07.2020 l’estratto conto evidenziava ancora un’esposizione residua. Seguivano l’intimazione di pagamento e la comunicazione preventiva di segnalazione del 21.10.2025, con segnalazione a sofferenza dal 13.2.2026.

Il Collegio confronta la documentazione delle parti: il ricorrente produce una mera ricostruzione contabile, mentre l’intermediario deposita un estratto conto ufficiale tratto dagli archivi. Su questa base ritiene provato il perdurante inadempimento per un lungo periodo, non giustificato da cause diverse dall’insolvenza.

Il punto decisivo è processuale: il ricorrente non contesta l’insussistenza dei presupposti della segnalazione a sofferenza in sé, ma l’esistenza del credito; e non ha replicato alle difese e alle produzioni dell’intermediario. Le controdeduzioni restano quindi incontestate. Il Collegio ritiene conseguentemente non meritevole di accoglimento la domanda e non accoglie il ricorso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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