Usura sopravvenuta non sanzionabile e pagamenti imputati a rate arretrate (ABF Collegio di Napoli n. 4769 del 27.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La normativa vigente non consente di sanzionare la c.d. usura sopravvenuta, cioè il superamento della soglia di legge da parte del tasso concordato nel corso del rapporto, sempre che al momento della stipula il tasso non eccedesse il tasso-soglia. L’accertamento dell’usura genetica è inammissibile quando il contratto è stato stipulato al di fuori della competenza temporale dell’Arbitro. Le domande nuove introdotte solo in sede di repliche sono inammissibili. I versamenti cumulativi che la banca imputa a rate arretrate, provati mediante evidenze integr integrative degli storni, non determinano duplicazioni di addebito.

Il Fatto

La ricorrente, intestataria di un mutuo a tasso variabile stipulato nel 2005, deduce di avere versato rate di importo superiore a quello dovuto, così da integrare una fattispecie di usura sopravvenuta, e lamenta che gli importi in eccesso non siano stati imputati a deconto del debito residuo. Chiede quindi la regolarizzazione del debito ovvero il rimborso delle somme versate in eccesso in occasione delle rate nn. 197, 216, 228 e 232.

L’intermediario resiste sostenendo la correttezza del piano di ammortamento alla francese, l’assenza di superamenti del tasso-soglia e la destinazione dei versamenti contestati al saldo delle rate arretrate. Il Collegio dispone un’integrazione istruttoria sugli storni dichiarati; l’intermediario produce le evidenze richieste, mentre la ricorrente non replica.

La motivazione del Collegio

In via preliminare il Collegio esclude l’ammissibilità di una verifica del tasso-soglia nella fase genetica del contratto, stipulato nel 2005 e quindi al di fuori della competenza temporale dell’Arbitro. La domanda di usura genetica è pertanto inammissibile ratione temporis.

Quanto all’usura sopravvenuta, la domanda è infondata. Il Collegio richiama la pronuncia delle Sezioni Unite n. 24675/2017 e il principio già enunciato dal Collegio di Coordinamento con la decisione n. 7440/2018: la normativa vigente non consente di sanzionare il superamento della soglia nel corso del rapporto, sempre che al momento della stipula il tasso pattuito non eccedesse il tasso-soglia.

Anche la domanda relativa all’avvenuto pagamento delle rate di marzo, maggio e giugno 2025 è dichiarata inammissibile, perché introdotta solo in sede di repliche, a seguito delle difese dell’intermediario.

Nel merito delle contestazioni sui singoli versamenti, il Collegio rileva che le evidenze della ricorrente sono incomplete, perché non comprendono gli storni dei pagamenti. L’istruttoria ha dimostrato che i versamenti richiamati non si riferivano a un’unica rata, ma sono stati imputati a più rate insolute: il versamento di € 1.274,00 del 31.03.2022 a tre mensilità, quello dell’08.09.2023 a cinque, quello dell’08.11.2024 a quattro, e quello del 10.01.2025 anche alla rata scaduta il 30.11.2024. Non sussiste dunque alcuna duplicazione di addebiti e il ricorso è respinto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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