Segnalazioni in Centrale Rischi e CRIF: competenza temporale dell’ABF e preavviso (ABF Collegio di Torino n. 2362 del 16.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al sesto anno precedente alla proposizione del ricorso non possono essere sottoposte all’ABF, ai sensi delle Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari (Sez. I, Par. IV). Quando la contestata illegittimità di una segnalazione a sofferenza in Centrale Rischi o nei sistemi di informazione creditizia si fonda su presupposti formali e sostanziali collocabili in data anteriore a tale limite, il ricorso è inammissibile ratione temporis. Il Collegio non può scrutinare la sussistenza dei presupposti né l’idoneità dei preavvisi di segnalazione risalenti al periodo sottratto alla propria competenza. Per le segnalazioni nei SIC che costituiscono sviluppo del perdurante inadempimento non è necessario un autonomo preavviso.

Il Fatto

La ricorrente, già titolare di un mutuo chirografario di € 2.500,00 di durata originaria di 48 mesi, lamenta di essere stata segnalata illegittimamente in CRIF e nella Centrale dei Rischi della Banca d’Italia, producendo le relative visure. Deduce l’illegittimità delle segnalazioni per difetto di preavviso e di una previa valutazione della posizione economica del segnalato.

L’intermediario resiste osservando che l’onere probatorio incombe sulla ricorrente e che per le segnalazioni a sofferenza non è previsto alcun obbligo di preavviso. Chiede il rigetto del ricorso. Il ricorso è stato presentato in data 2 ottobre 2025.

La motivazione del Collegio

Il Collegio ricostruisce anzitutto la cronologia delle segnalazioni. Dalla visura della Centrale Rischi la ricorrente risulta segnalata a sofferenza, con riferimento al prestito concluso con un terzo intermediario poi fuso per incorporazione nella resistente, a decorrere dal maggio 2019. Dalla visura CRIF la segnalazione a sofferenza risulta invece per il solo mese di ottobre 2022.

Quanto alla Centrale Rischi, il Collegio rileva che la segnalazione permane invariata dal maggio 2019, salvo la modifica del soggetto segnalante per effetto della fusione. I presupposti formali e sostanziali dovevano quindi sussistere già alla data della prima segnalazione negativa. Poiché il ricorso è stato proposto il 2 ottobre 2025, tale data eccede il limite del sesto anno precedente previsto dalle Disposizioni ABF.

Il Collegio richiama i numerosi precedenti ABF che affermano l’incompetenza temporale dell’Arbitro nei casi di contestata illegittimità delle segnalazioni negative nei SIC e in Centrale Rischi, quando la carenza dei presupposti sostanziali e formali si colloca in data antecedente di sei anni alla proposizione del ricorso. Su questa base dichiara il ricorso inammissibile ratione temporis.

A conclusioni analoghe il Collegio perviene per la richiesta di cancellazione della segnalazione in CRIF. La segnalazione a sofferenza risulta solo per ottobre 2022, ma non è necessario un autonomo preavviso per le segnalazioni nei SIC che costituiscano lo sviluppo del perdurante inadempimento. L’intermediario ha prodotto evidenza di un primo preavviso in data 11 settembre 2017 e di una successiva comunicazione del 17 maggio 2019 contenente il preavviso di segnalazione nei SIC.

La verifica dell’idoneità di tali preavvisi, sotto il profilo del contenuto e della prova dell’effettiva ricezione, implicherebbe ancora una volta la valutazione di circostanze collocate in un periodo antecedente a quello di competenza temporale del Collegio. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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