Polizza di pegno al portatore (ABF Collegio di Milano n. 815 del 29.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La polizza di pegno emessa dall’intermediario è un titolo al portatore, con la conseguenza che la legittimazione all’esercizio dei diritti in essa incorporati spetta a chi ne ha il possesso e la presenta all’incasso. Ai fini del trasferimento non si applica la disciplina delle modalità tracciabili prevista dall’art. 49 d.lgs. n. 231/2007 quando il valore del credito su pegno è inferiore ad € 5.000,00, con la conseguenza che opera il regime dell’art. 2003 cod. civ. e la mera consegna del titolo è sufficiente. Tuttavia, perché la cessione prevalga sulla presunzione relativa di appartenenza del titolo all’attivo ereditario posta dall’art. 25 D.L. n. 69/1989, la scrittura privata deve avere data certa ai sensi dell’art. 2704 cod. civ.: in difetto, l’atto non è opponibile all’intermediario. Il singolo coerede è legittimato ad agire davanti all’ABF anche per l’intero credito ereditario, senza necessità del litisconsorzio con gli altri eredi.
Il Fatto
Il ricorrente ha agito davanti all’Arbitro deducendo che il padre, deceduto nel settembre 2024, avesse sottoscritto con l’intermediario diverse polizze di pegno e che, poco prima del decesso, avesse ceduto a lui tutti i titoli, sottoscrivendo una dichiarazione in tal senso presso la filiale. Il padre avrebbe anche acceso una nuova polizza di pegno dando in garanzia un bracciale in oro.
Dopo la morte del genitore, il ricorrente ha chiesto il riscatto della polizza, esibendo il titolo in originale. L’intermediario ha negato l’operazione, ha contestato la provenienza e l’autenticità dell’atto di cessione e ha evidenziato che il titolo è al portatore, cosicché il trasferimento avrebbe dovuto seguire modalità tracciabili. Il bene è stato poi venduto all’asta e l’intermediario si è dichiarato disponibile a consegnare agli eredi il sopravanzo, pari ad € 2.490,92. In sede di repliche il ricorrente ha domandato il rimborso del controvalore del bene venduto, provocando l’eccezione di tardività dell’intermediario.
La motivazione del Collegio
Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione di inammissibilità della domanda formulata in sede di repliche. Le disposizioni della Banca d’Italia impediscono l’ampliamento del petitum originario, ma l’orientamento consolidato dei Collegi ammette la puntualizzazione di domande già proposte. Il passaggio da una domanda di adempimento in forma specifica, ossia la restituzione del bene, a quella di risarcimento per equivalente costituisce una consentita emendatio libelli, non una mutatio libelli: la modifica è conseguenza della vendita all’asta, resa nota in modo definitivo solo con le controdeduzioni dell’intermediario.
Nel merito, la questione riguarda la legittimazione attiva del ricorrente. Egli agisce jure proprio, in forza della cessione stipulata dal padre in vita. Il Collegio ricorda il dibattito sulla natura delle polizze di pegno, qualificate come titoli di credito impropri, come titoli di legittimazione o come prodotto bancario autonomo. Al di là della classificazione, rileva la disciplina contrattuale, che qualifica espressamente la polizza come titolo al portatore e individua nel portatore l’unico soggetto legittimato verso la società.
È controverso se il diritto del ricorrente derivi da una cessione inter vivos o dalla successione. L’ordinamento pone una presunzione relativa di appartenenza dei titoli al portatore all’attivo ereditario. Per superarla occorre dimostrare l’effettivo trasferimento del possesso del titolo prima del decesso. Il Collegio esclude l’applicazione dell’art. 49 d.lgs. n. 231/2007, che impone modalità tracciabili solo per i trasferimenti di valore pari o superiore ad € 5.000,00: nel caso concreto il credito su pegno era di € 4.000,00 e il valore stimato del bene di € 5.000,00. Trova quindi applicazione l’art. 2003 cod. civ., che rende sufficienti il possesso, la presentazione del titolo e la mera consegna.
Poiché la presentazione è avvenuta dopo il decesso, diventa decisivo stabilire se la cessione sia anteriore o posteriore alla morte. L’atto di cessione è una scrittura privata priva di data certa: ai sensi dell’art. 2704 cod. civ. non è opponibile ai terzi e, in particolare, all’intermediario. Resta quindi ferma la presunzione di appartenenza del titolo all’asse ereditario. Il Collegio richiama il principio del Collegio di Coordinamento n. 27252/2018, secondo cui il singolo coerede può far valere il credito del de cuius anche per l’intero, senza litisconsorzio necessario.
Il ricorrente, però, non ha agito neppure in via subordinata come coerede, ritenendosi legittimato jure proprio. La carenza di legittimazione attiva assorbe anche la domanda di ripetizione del ricavato della vendita all’asta. Il ricorso è pertanto non accolto.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 2003 c.c. – Trasferimento del titolo e legittimazione del possessore
- Art. 2704 c.c. – Data della scrittura privata nei confronti dei terzi