Cessione del quinto rimborso oneri non maturati criterio proporzionale e curva interessi (ABF Collegio di Torino n. 2363 del 16.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In caso di estinzione anticipata di un prestito contro cessione del quinto dello stipendio o della pensione, il consumatore ha diritto al rimborso di tutti i costi applicati al finanziamento, esclusi quelli non soggetti a riduzione. Il rimborso segue il criterio proporzionale lineare per i costi recurring, che remunerano attività destinate a svolgersi nel corso del rapporto, e il criterio di riduzione progressiva proprio degli interessi corrispettivi, la c.d. curva degli interessi, per i costi upfront, che remunerano la fase delle trattative e della formazione del contratto. L’art. 125-sexies del TUB, nel testo applicabile ai contratti conclusi prima del 25 luglio 2021, va interpretato in senso conforme alla sentenza Lexitor, come affermato dal Collegio di coordinamento con decisione n. 26525 del 17 dicembre 2019. L’obbligazione restitutoria grava sull’intermediario che ha percepito il pagamento del debito residuo risultante dal conteggio estintivo, anche per le provvigioni retrocesse all’intermediario del credito.

Il Fatto

Dopo aver invano esperito il reclamo, il ricorrente ha adito l’ABF riferendo di aver stipulato un contratto di prestito contro cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente dopo il pagamento di 66 rate sulle 120 totali. Ha chiesto il rimborso degli oneri non maturati per complessivi € 1.639,46, calcolati secondo il criterio pro rata temporis, a titolo di commissioni di attivazione, commissioni di gestione e oneri rete distributiva, oltre agli interessi legali.

L’intermediario ha eccepito l’assenza di obblighi restitutori in ragione della natura up front di alcune voci, la propria carenza di legittimazione passiva per la retrocessione delle provvigioni e ha dato atto di aver riconosciuto in conteggio estintivo un abbuono di € 1.931,14 per interessi non maturati. Ha inoltre richiamato la sentenza CGUE C-555/21 del 09/02/2023 e confermato, per mera volontà conciliativa, l’offerta di € 209,95 per le commissioni di attivazione non godute.

La motivazione del Collegio

Il Collegio ricostruisce il quadro normativo a partire dall’art. 125-sexies del TUB e dall’art. 11-octies del D.L. 73/2021, come modificato dal D.L. 104/2023. Per i contratti stipulati prima del 25 luglio 2021, la disposizione richiama il rispetto del diritto dell’Unione europea come interpretato dalla Corte di giustizia, e dunque l’art. 16 della Direttiva 2008/48/CE secondo la sentenza Lexitor, che include nel diritto alla riduzione tutti i costi posti a carico del consumatore. La sentenza n. 263/2022 della Corte costituzionale ha confermato tale lettura.

Su questa base il Collegio applica l’orientamento condiviso: per i costi recurring opera il criterio proporzionale lineare, per i costi upfront la curva degli interessi. Qualifica quindi le commissioni di attivazione come upfront, gli oneri rete distributiva e le commissioni di gestione come recurring. Il calcolo produce un importo di € 839,41, inferiore alla pretesa attorea di € 1.639,46.

Il Collegio respinge l’eccezione di carenza di legittimazione passiva: l’obbligazione restitutoria sorge e permane in capo all’intermediario che ha ricevuto il pagamento indebito, anche per le provvigioni retrocesse all’intermediario del credito. Quanto all’abbuono di € 1.931,14, il Collegio rileva che esso risulta imputato dall’intermediario a interessi per anticipata estinzione, e non a commissioni di gestione come eccepito.

Il Collegio accoglie quindi parzialmente il ricorso, disponendo il pagamento di € 839,00 oltre interessi legali dal reclamo al saldo, unitamente al contributo alle spese della procedura e al rimborso della somma versata per la presentazione del ricorso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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