Segnalazioni nei SIC e onere di prova del preavviso con tracciamento irrilevante (ABF Collegio di Roma n. 696 del 26.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La domanda di cancellazione delle segnalazioni negative presso i sistemi di informazione creditizia presuppone l’esistenza delle segnalazioni contestate. Quando le visure prodotte dall’intermediario non evidenziano alcuna segnalazione a carico del ricorrente, la doglianza è infondata e ogni altra questione, compresa quella relativa alla legittimità del preavviso e alla prova della sua ricezione, resta assorbita. Il preavviso può ritenersi validamente comunicato quando il codice identificativo della missiva corrisponde a quello dei dati di tracciamento della spedizione e l’indirizzo del destinatario coincide con quello risultante dal contratto. È altresì legittimo il preavviso che consenta al destinatario di individuare il rapporto, indicando il numero del contratto, i ritardi nei pagamenti e l’avvertimento di segnalazione nei SIC.

Il Fatto

Il ricorrente si rivolge all’Arbitro Bancario Finanziario chiedendo la cancellazione delle segnalazioni del proprio nominativo nei sistemi di informazione creditizia, perché ritenute illegittime in quanto effettuate in assenza del presupposto formale.

L’intermediario eccepisce l’inammissibilità del ricorso per carattere consulenziale della domanda, non supportata dalle visure delle segnalazioni contestate, e per indeterminatezza del petitum. Nel merito riferisce che le segnalazioni derivano da numerosi ritardi nel pagamento delle rate di un contratto di credito revolving e di aver inviato il preavviso, comunicando anche la decadenza dal beneficio del termine e la cessione del credito. Chiede il rigetto del ricorso.

La motivazione del Collegio

Il Collegio dichiara anzitutto infondate le eccezioni preliminari: le doglianze del ricorrente riguardano l’asserita illegittimità delle segnalazioni negative effettuate dalla resistente presso i SIC e costituiscono quindi materia devoluta all’Arbitro.

Quanto ai preavvisi, l’intermediario ne assume l’invio di due. Rispetto a quello del 2019 il Collegio dichiara la propria incompetenza temporale, richiamando la propria precedente decisione n. 5606/2024. Quanto al preavviso del 2021, la documentazione in atti attesta la ricezione della missiva, poiché l’intermediario ha utilizzato il servizio Posta Time, ritenuto idoneo dalla giurisprudenza arbitrale a dimostrare la ricezione del preavviso. Il codice identificativo della missiva indicato nel preavviso corrisponde, infatti, a quello contenuto nelle schermate di tracciamento della spedizione, e l’indirizzo del destinatario coincide con quello indicato in contratto.

Inconferente è poi la doglianza sulla genericità del contenuto: secondo l’orientamento arbitrale, il preavviso è legittimo quando consente al destinatario di individuare il rapporto cui si riferisce. Nel caso concreto la missiva indica il numero del contratto, richiama i ritardi nei pagamenti e contiene l’avvertimento di segnalazione nei SIC in caso di mancata regolarizzazione.

Il Collegio ha tuttavia sospeso l’esame del ricorso, invitando l’intermediario a produrre copia delle visure relative alle segnalazioni effettuate nei SIC. La richiesta è stata riscontrata con la produzione delle visure in CRIF e CTC. Da tali documenti non emerge alcuna segnalazione negativa a carico del ricorrente, e ciò risulta del tutto assorbente rispetto ai rilievi sul preavviso.

Il Collegio respinge quindi la domanda di cancellazione e, di conseguenza, la richiesta di refusione delle spese legali, formulata soltanto nelle repliche e priva del necessario corredo probatorio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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