Truffa mediante induzione alla disposizione patrimoniale esclude frode informatica non autorizzata (ABF Collegio di Palermo n. 4281 del 12.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Un’operazione di pagamento disposta personalmente dal cliente, ancorché indotta da terzi mediante raggiri, non integra gli estremi della transazione non autorizzata. Il consenso del pagatore, richiesto dall’art. 5 d.lgs. n. 11/2010, sussiste anche quando l’utente sia stato ingannato, perché egli ha comunque autorizzato l’operazione. Ne consegue che la fattispecie resta fuori dall’ambito applicativo degli artt. 10 ss. d.lgs. n. 11/2010, con esclusione dell’obbligo di rimborso e senza necessità di verificare l’autenticazione dell’operazione né la colpa grave del cliente.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di un conto corrente presso l’intermediario, riferisce di essere stato contattato il 18.12.2025 da terzi ignoti che, con artifici e raggiri, lo inducevano a eseguire una procedura necessaria, secondo i malviventi, a ricevere un pagamento. Guidato passo dopo passo nell’uso dell’app, egli autorizzava un’operazione dispositiva senza rendersi conto del suo contenuto: solo in seguito si avvedeva che non si trattava di un accredito, ma di un prelievo di euro 1.000,00.

Presentata denuncia e inoltrato reclamo, rigettato dall’intermediario, il ricorrente adisce l’Arbitro chiedendo il rimborso della somma e deducendo un concorso di colpa della banca per la mancanza di un consenso informato e per l’inadeguatezza dei presidi antifrode. L’intermediario eccepisce in via preliminare che l’operazione è stata eseguita personalmente dal cliente e che dunque non può essere qualificata come non autorizzata.

La motivazione del Collegio

Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione preliminare dell’intermediario e la ritiene fondata. Dalle dichiarazioni rese dal ricorrente nel ricorso e nella denuncia allegata, cui va attribuito valore confessorio, emerge che l’operazione disconosciuta è stata effettuata personalmente dall’utente, sia pure per effetto del raggiro.

Su questa base il Collegio, in linea con il consolidato orientamento dei Collegi ABF, esclude l’operazione dalla sfera di applicazione degli artt. 10 ss. d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11. La disciplina richiamata qualifica come non autorizzata l’operazione compiuta in assenza del consenso del pagatore: nella specie, invece, tale consenso sussiste, perché è lo stesso utente ad aver autorizzato l’operazione, ancorché indotto a ciò da terzi mediante raggiro.

Da qui la conseguenza processuale: non occorre procedere alla formale verifica della corretta esecuzione e autenticazione delle operazioni contestate ai sensi degli artt. 10 e seguenti del decreto citato, né valutare la condotta del cliente sotto il profilo della colpa grave, conformemente agli indirizzi della giurisprudenza arbitrale richiamati (Collegio di Milano, decisione n. 8436/2023).

Il Collegio rileva inoltre l’assenza di indici di anomalia, peraltro neppure dedotti dal ricorrente, e richiama sul punto il proprio precedente (Collegio di Palermo, decisione n. 2787 del 4/3/2024). Il ricorso è pertanto rigettato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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