Segnalazioni in SIC: il preavviso non è requisito di validità e senza istanza risarcitoria il ricorso va rigettato (ABF Collegio di Bologna n. 1140 del 09.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il preavviso di segnalazione in un sistema di informazione creditizia non costituisce requisito di validità della segnalazione, ma un presidio di trasparenza. La sua violazione può essere fonte di responsabilità civile, ma non determina di per sé l’illegittimità dell’iscrizione. Per le segnalazioni a sofferenza non è dovuto alcun preavviso, perché esse conseguono a ripetuti inadempimenti del debitore. Ne deriva che, in difetto di una domanda risarcitoria, la contestazione del solo requisito formale non consente l’accoglimento del ricorso davanti all’ABF.
Il Fatto
Il ricorrente contesta l’esistenza del presupposto formale della segnalazione effettuata dall’intermediario, sostenendo di non aver mai ricevuto alcun preavviso di segnalazione, e chiede all’ABF di disporne la cancellazione. L’intermediario si difende allegando di aver inviato, in data 05.11.2024, una comunicazione via PEC con cui intimava il pagamento del saldo debitore del conto corrente, avvertendo che in caso di mancato pagamento sarebbe seguita la segnalazione in Centrale Rischi.
Dopo che il ricorrente ha sanato il debito con un accordo a saldo e stralcio perfezionatosi nel maggio 2025, le segnalazioni sono cessate. L’intermediario ritiene il proprio operato non censurabile, anche sul piano temporale, essendo trascorso un congruo lasso di tempo tra l’intimazione di pagamento e la scrittura a sofferenza. Il ricorrente replica che il preavviso è valido solo se trasmesso con raccomandata AR o PEC e che la lettera ricevuta riguardava la revoca di assegni e l’inserimento in CAI o in Centrale Rischi, senza alcun riferimento ai SIC.
La motivazione del Collegio
In via preliminare, il Collegio esamina la qualificazione del ricorrente ai fini della corretta composizione dell’organo decidente, ai sensi dell’art. 4, sez. III, del Regolamento per il funzionamento dell’Organo decidente dell’ABF. Sebbene l’istante si identifichi come consumatore, dalla ricostruzione dei fatti emerge che il conto corrente oggetto di controversia era intestato a una ditta individuale di cui il ricorrente è titolare. Il ricorso è dunque assegnato alla composizione “non consumatori”.
Nel merito, il Collegio richiama il costante orientamento dei Collegi ABF secondo cui non occorre preavvisare il cliente del passaggio a sofferenza della posizione, poiché esso consegue a ripetuti inadempimenti (cfr. Collegio di Bologna, dec. n. 10750/20). La conclusione discende non solo dal dato testuale, ma anche dalla finalità dell’obbligo di preavviso, che è quello di consentire al debitore inadempiente di evitare la segnalazione sanando entro il termine di 15 giorni la propria morosità (Collegio di Roma, n. 937/13 e n. 8818/2016).
Su questa base il Collegio afferma che l’informazione preventiva non costituisce un requisito di validità della segnalazione, bensì un presidio di trasparenza, la cui violazione può essere fonte, se del caso, di responsabilità civile. Il fulcro della decisione sta nel rilievo che nel caso di specie non risulta proposta alcuna istanza risarcitoria con il ricorso.
Il Collegio prende quindi atto che la parte ricorrente si è limitata a contestare il requisito formale, senza domandare il ristoro del danno eventualmente derivato dalla condotta dell’intermediario. In mancanza di una domanda risarcitoria, la censura sulla mancanza del preavviso non è idonea a condurre all’accoglimento. Il ricorso, pertanto, non è accolto.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.