Ottemperanza per la carta docente: il giudicato sul diritto alla card prevale sugli ostacoli organizzativi (TAR Lombardia n. 2890 del 04.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario che accerta il diritto del docente, anche a tempo determinato, all’attribuzione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, ai sensi dell’art. 1, comma 121, l. n. 107/2015, costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare il giudizio di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo. L’accertamento del giudicato in ordine alla spettanza del beneficio non può essere vanificato da mere difficoltà organizzative o dalla mole di contenzioso, che non integrano giustificato motivo di inottemperanza. In caso di inerzia dell’amministrazione, il giudice dell’ottemperanza, oltre a ordinare l’esecuzione, nomina il commissario ad acta, senza che ciò configuri titolo per la condanna alla penalità di mora, la cui applicazione resta rimessa alla valutazione discrezionale del collegio in relazione alle circostanze del caso concreto.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Lecco, in funzione di giudice del lavoro, una sentenza passata in giudicato che accertava il suo diritto a fruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad accreditare l’importo per gli anni scolastici dal 2021/2022 al 2023/2024.
A fronte del mancato adempimento spontaneo da parte dell’amministrazione, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, chiedendo l’esecuzione coattiva del giudicato e la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti processuali dell’azione di ottemperanza. La sentenza del giudice ordinario risultava passata in giudicato e notificata al Ministero presso la sede reale; era altresì decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, che impone alle amministrazioni statali di completare le procedure esecutive dei provvedimenti giurisdizionali entro centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.
Nel merito, il Collegio ha rilevato che la pretesa fatta valere risultava adeguatamente documentata e che l’amministrazione non aveva contestato in giudizio il mancato adempimento all’obbligo portato dal titolo azionato. L’allegato inadempimento, unito alla mancata contestazione, ha condotto alla declaratoria di inottemperanza e all’ordine di integrale esecuzione della sentenza nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione.
Per l’ipotesi di perdurante inerzia, il TAR ha nominato sin d’ora il commissario ad acta nella persona del Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Como, Lecco e Sondrio, che assumerà le funzioni solo su sollecitazione del creditore e provvederà all’esecuzione nel termine di centoventi giorni, potendo avvalersi dell’istituto del pagamento in conto sospeso di cui all’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.
Il Collegio ha invece respinto la domanda di condanna al pagamento della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., reputando la misura manifestamente iniqua nel caso concreto, considerato che il ritardo nell’esecuzione era riconducibile principalmente all’eccezionale mole di contenzioso riguardante il rilascio della Carta elettronica del docente. Le spese di lite sono state poste a carico dell’amministrazione soccombente e distratte in favore del difensore antistatario.
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Nota della Redazione
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