Sei scatti anche ai militari in quiescenza a domanda (TAR Sicilia n. 1608 del 03.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il beneficio dei sei aumenti periodici di stipendio, ciascuno del 2,50 per cento, previsto dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 spetta, ai fini della liquidazione dell’indennità di buonuscita, anche al personale delle forze di polizia a ordinamento militare collocato in quiescenza a domanda, ove abbia compiuto 55 anni di età e 35 anni di servizio utile. L’art. 1911, comma 3, cod. ord. mil. non innova la disciplina, ma ne conferma la perdurante vigenza per le forze di polizia a ordinamento militare. Il termine del 30 giugno per la presentazione della domanda di collocamento a riposo non ha natura decadenziale, ma costituisce un onere che incide solo sulla tempistica del collocamento. La copertura finanziaria recata dall’art. 1 del medesimo decreto-legge opera per tutti i beneficiari e non si pone in contrasto con gli artt. 3, 36 e 81 Cost.
Il Fatto
Il ricorrente ha prestato servizio presso l’Arma dei Carabinieri ed è stato collocato a riposo a domanda dopo aver conseguito il cinquantacinquesimo anno di età e oltre trentacinque anni di servizio utile ai fini contributivi.
Ha chiesto l’accertamento del diritto alla riliquidazione del trattamento di fine servizio con il riconoscimento dei sei scatti di cui all’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, richiamando l’art. 1911, comma 3, cod. ord. mil., che ne prevede la perdurante applicazione al personale delle forze di polizia a ordinamento militare. L’INPS, unico soggetto obbligato al pagamento dell’indennità di buonuscita, si è costituito in giudizio con atto di mera forma, contestando in particolare la natura decadenziale del termine per la domanda di quiescenza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio individua il thema decidendum nell’applicabilità del beneficio a chi sia stato collocato a riposo con il meccanismo dei 55 anni di età e 35 anni di servizio utile, e risolve la questione richiamando il consolidato orientamento del giudice amministrativo d’appello: C.G.A.R.S. n. 770 del 28.06.2022, le decisioni dal n. 471 al n. 487 del 27.07.2023 e Cons. Stato, sez. II, n. 10524 e n. 10916 del 2023.
Secondo tale orientamento, l’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 disciplina i sei aumenti periodici ai soli fini del calcolo della base pensionabile e non incide sul regime di calcolo dell’indennità di buonuscita. Ne deriva che, per il trattamento di fine servizio, resta ferma la disciplina dell’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, che comprende sia il personale delle forze di polizia a ordinamento civile sia quello a ordinamento militare.
Il Tribunale aderisce a questa lettura e la rafforza con l’argomento testuale dell’art. 1911, comma 3, cod. ord. mil. La norma, proprio perché collocata nel codice dell’ordinamento militare, si applica a tutte le forze di polizia a ordinamento militare e si limita a non innovare, anzi a ribadire, la vigenza della disciplina del 1987 per il calcolo dell’indennità di fine rapporto.
Quanto alla natura del termine del 30 giugno, il Collegio esclude la decadenza sulla base dell’insegnamento del giudice d’appello. Il termine è funzionale a far decorrere il collocamento a riposo dal primo gennaio dell’anno successivo e non può giustificare una diversità di trattamento tra chi presenta la domanda tempestivamente e chi la presenta negli anni seguenti. Solo una norma chiara nel senso della decadenza potrebbe fondare tale disparità, e l’ambiguità non consente di farne discendere conseguenze preclusive.
Nessun dubbio di costituzionalità viene ravvisato. L’indennità di buonuscita, pur con funzione previdenziale, ha natura retributiva e va commisurata all’ultima retribuzione ai sensi dell’art. 36 Cost. L’interpretazione ampia della nozione di forza di polizia risponde alla ratio di omogeneizzazione del trattamento retributivo e al canone di ragionevolezza dell’art. 3 Cost. Esiste, infine, una norma di copertura finanziaria e l’equilibrio di bilancio non può comprimere la giusta retribuzione. Il ricorso è dunque accolto, con condanna dell’INPS alle spese di lite.
Nota della Redazione
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