Cessazione effetti SCIA per spettacolo circense: legittimo il provvedimento comunale in caso di difformità dal regolamento (TAR Abruzzo n. 201 del 02.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di segnalazione certificata di inizio attività, è legittimo il provvedimento con cui il Comune dispone la cessazione degli effetti della SCIA allorché l’attività dichiarata risulti in contrasto con le prescrizioni del regolamento comunale di settore e sia carente di un presupposto essenziale, quale il consenso del proprietario dell’area privata interessata. Il termine per l’esercizio dei poteri di verifica e intervento dell’amministrazione decorre dal momento in cui la segnalazione è completa degli elementi necessari all’istruttoria, con la conseguenza che il ritardo nell’adozione del provvedimento non è imputabile all’ente ove dipenda dalla genericità dell’istanza originaria. Il diritto al risarcimento del danno non consegue automaticamente all’annullamento dell’atto amministrativo, richiedendosi l’accertamento della lesione del bene della vita.
Il Fatto
Una società operante nel settore degli spettacoli viaggianti presentava, in data 3 gennaio 2022, una SCIA per l’avvio di un’attività circense, omettendo però di indicare l’area prescelta e i relativi proprietari. Solo il 17 giugno 2022, a pochi giorni dall’inizio previsto dell’attività, la ricorrente integrava la documentazione, individuando un’area lungo la strada statale e allegando i nullaosta di alcuni proprietari. Il Comune, dopo aver comunicato il preavviso di diniego, adottava il 2 luglio 2022 un’ordinanza di cessazione degli effetti della segnalazione, rilevando la non conformità con il regolamento comunale che vieta l’installazione di circhi nel centro urbano, nonché profili di pubblica sicurezza e la mancanza del consenso di uno dei proprietari dell’area. La società impugnava il provvedimento, lamentando la tardività dell’azione comunale e la mancata indicazione di aree alternative, e chiedeva il risarcimento dei danni.
La Motivazione della Corte
Il TAR Abruzzo ha ritenuto il ricorso infondato nel merito, assorbendo le preliminari eccezioni di rito sollevate dal Comune. In primo luogo, il Collegio ha escluso ogni profilo di ritardo imputabile all’amministrazione, osservando che la SCIA originaria era del tutto generica e priva degli elementi indispensabili per l’avvio dell’istruttoria. Solo l’integrazione del 17 giugno 2022 ha consentito all’ente di svolgere le verifiche, completate con sollecitudine: il preavviso di diniego è stato notificato dopo soli quattro giorni e il provvedimento finale è stato adottato entro l’11 luglio successivo, nel rispetto delle garanzie partecipative.
Nel merito, il provvedimento impugnato è stato ritenuto legittimo, in quanto fondato su plurime violazioni del regolamento comunale sugli spettacoli viaggianti. L’area autonomamente scelta dalla ricorrente ricadeva nella zona del centro urbano, ove l’installazione dei circhi è espressamente vietata. La società non poteva invocare ignoranza della disciplina, trattandosi di atto pubblicato e condiviso con le associazioni di categoria.
Il Collegio ha inoltre valorizzato la circostanza che la dichiarazione della ricorrente di aver ottenuto i nullaosta di tutti i proprietari risultava smentita dalla società proprietaria di una delle aree, la quale aveva espresso formale dissenso. Tale elemento faceva venire meno un presupposto essenziale per il legittimo insediamento, integrando un’ulteriore violazione regolamentare. Le ragioni di pubblica sicurezza – unico accesso alla strada principale, carenza di parcheggi e prossimità a rotatorie trafficate – non erano state mai contestate dall’interessata, né in sede amministrativa né in giudizio, con conseguente ammissione implicita della loro fondatezza.
Quanto alla domanda risarcitoria, il TAR ne ha escluso la fondatezza, richiamando il principio secondo cui l’annullamento di un atto non comporta automaticamente il diritto al risarcimento. Nel caso di specie, l’amministrazione non avrebbe comunque potuto adottare un provvedimento diverso, attesa la carenza del consenso del proprietario e il contrasto con il regolamento. Il ricorso è stato pertanto respinto, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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