Ricostruzione di edificio demolito preclude il piano paesaggistico sopravvenuto (TAR Sicilia n. 1146 del 04.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
La demolizione di un edificio ne determina l’eliminazione fisica e giuridica della volumetria; la successiva ricostruzione è preclusa quando, dopo l’abbattimento, entrano in vigore strumenti di governo del territorio, compresi i piani paesaggistici, che vietano nuove edificazioni. L’intervento di riedificazione non si qualifica come ristrutturazione edilizia ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 380/2001 se, al momento dell’adozione dello strumento di tutela, nell’area non sussiste alcun manufatto di cui accertare la consistenza. Il diniego di nulla osta paesaggistico è atto vincolato e la mancata valutazione delle controdeduzioni del privato non ne determina l’annullamento ove, per il principio di cui all’art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990, il provvedimento non avrebbe potuto avere esito diverso.
Il Fatto
I ricorrenti sono proprietari di un’area in territorio del Comune di Pachino sulla quale insisteva, sin dagli anni Ottanta, un fabbricato rurale realizzato senza titolo edilizio e poi assentito in sanatoria con concessione edilizia n. 70/2008, preceduta dal parere favorevole della Soprintendenza del 2007. Nel 2007 l’area era stata ricompresa nel vincolo indiretto apposto al complesso della Tonnara di Portopalo di Capo Passero, dichiarato di interesse culturale ex art. 13 d.lgs. n. 42/2004.
Un promissario acquirente aveva integralmente demolito il fabbricato e realizzato nuove opere in difformità dal titolo in sanatoria. Il Comune aveva ordinato la sospensione dei lavori e la demolizione; i ricorrenti, rientrati nella disponibilità del bene, avevano eseguito le ordinanze di reintegrazione. Con istanza del 2021 hanno chiesto alla Soprintendenza il nulla osta per un progetto di fedele ricostruzione del fabbricato preesistente. L’Amministrazione ha negato il nulla osta, qualificando l’intervento come nuova costruzione, in contrasto con il Piano paesaggistico del 2017 (livello di tutela 3) e con il vincolo indiretto.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale rigetta il ricorso. Il nucleo della decisione è la qualificazione dell’intervento: i ricorrenti invocano la fattispecie dell’art. 3, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 380/2001, che ricomprende nella ristrutturazione edilizia il ripristino mediante ricostruzione di edifici demoliti di cui sia accertabile la precedente consistenza, anche con soluzione di continuità temporale tra abbattimento e riedificazione.
Il Collegio richiama l’orientamento del Cons. Stato, Sez. VI, n. 616/2023: poiché la demolizione elimina fisicamente e giuridicamente la volumetria, la ricostruzione è preclusa se successivamente all’abbattimento entrano in vigore piani, anche paesaggistici, che impediscono nuove costruzioni. Nel caso concreto l’immobile era stato demolito nel 2013, mentre il Piano paesaggistico è stato approvato con D.A. n. 5040 del 20/10/2017, assoggettando l’area a tutela 3. La preclusione opera quindi già su questo piano.
Il Tribunale esamina anche il vincolo indiretto del 2007 e l’argomento dei ricorrenti secondo cui il manufatto, assentito in sanatoria nel 2008, sarebbe stato legittimo sotto il profilo paesaggistico. La circostanza è irrilevante: il fabbricato è stato demolito due volte e, al momento del parere della Soprintendenza del 2007, era ancora abusivo, essendo la sanatoria intervenuta solo nel 2008. Il manufatto, inoltre, non è mai stato conforme al titolo in sanatoria, che ne prevedeva il mantenimento e non la demolizione seguita da nuove opere.
Quanto al secondo motivo, la mancata considerazione delle controdeduzioni al preavviso di diniego è assorbita. Il Collegio richiama il principio di cui all’art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990: occorre la prova di resistenza, verificando se la violazione delle garanzie procedimentali abbia privato l’Amministrazione di elementi idonei a fondare una decisione diversa. A fronte di un vincolo paesaggistico che vieta nuove edificazioni, il diniego era a esito negativo vincolato, non essendo sussistente alcun edificio da ricostruire al momento dell’approvazione del Piano.
Il ricorso è quindi rigettato, con compensazione delle spese nei confronti dell’Amministrazione regionale, attesa la limitata attività difensiva, e nulla nei rapporti con il Comune non costituito.
Nota della Redazione
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