Sei scatti figurativi esclusi per il personale civile della Difesa (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 23 del 27.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997, che riconosce i sei scatti stipendiali figurativi ai fini del trattamento di quiescenza, non si applica al personale civile del Ministero della difesa. L’art. 1 del medesimo decreto delimita l’ambito soggettivo del titolo ai soli dipendenti militari delle Forze armate, dell’Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, nonché al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. L’esclusione del personale civile della Difesa discende dalla tassatività dell’elencazione e dal rinvio dell’art. 4 a discipline di dettaglio riferite a ufficiali e sottufficiali delle forze armate o al personale civile della Polizia di stato. Il dipendente civile non può quindi invocare l’incremento del montante contributivo e della quota C della pensione.
Il Fatto
Il ricorrente, dipendente civile del Ministero della difesa in servizio presso il Personale Civile Esercito, ha chiesto il ricalcolo della propria pensione con l’applicazione dell’istituto dei sei scatti periodici. Il trattamento di quiescenza era stato liquidato con sistema misto, con decorrenza dal 1° agosto 2020.
La difesa ha lamentato il mancato riconoscimento dei sei scatti stipendiali figurativi, ciascuno pari al 2,5% e quindi per un incremento complessivo del 15%, previsti dall’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997, con conseguente maggiorazione del montante contributivo e della quota C. L’INPS, costituendosi, ha eccepito l’inapplicabilità della disposizione invocata, non essendo il ricorrente un membro delle forze armate ma un dipendente civile dell’amministrazione.
La Motivazione della Corte
La Corte dei conti rigetta il ricorso muovendo dall’ambito soggettivo del titolo del d.lgs. n. 165/1997. L’art. 1 del decreto stabilisce che le disposizioni ivi contenute armonizzano ai principi ispiratori della legge n. 335/1995 il trattamento pensionistico del personale militare delle Forze armate, compresa l’Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Dall’elencazione normativa emerge, secondo il giudice, l’esclusione del personale civile del Ministero della difesa. La previsione non è suscettibile di interpretazione estensiva, perché individua in modo chiuso le categorie destinatarie del beneficio.
A conferma, lo stesso art. 4 rinvia a numerose discipline di dettaglio del beneficio dei sei scatti, tutte riferite a ufficiali e sottufficiali delle forze armate oppure al personale civile della Polizia di stato. Il rinvio conferma che il legislatore ha inteso circoscrivere l’istituto a specifiche categorie, senza includervi il personale civile della Difesa.
Il ricorso è pertanto rigettato. Le spese legali seguono la soccombenza e sono liquidate in favore dell’INPS in euro 1.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA.
Nota della Redazione
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