Assegno ad personam del dirigente pubblico escluso dalla quota A di pensione (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 24 del 29.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nella determinazione della base pensionabile della quota A non possono includersi emolumenti diversi da quelli tassativamente previsti dall’art. 43 del d.P.R. n. 1092/1973 o da leggi speciali, non essendo consentita l’interpretazione analogica dell’elenco. L’assegno ad personam corrisposto al dirigente assunto con contratto a tempo determinato ai sensi dell’art. 110 T.U.E.L., in supero rispetto ai trattamenti del CCNL, non rientra nel trattamento fondamentale della retribuzione e resta computabile nella sola quota B. La circostanza che l’emolumento sia stato conglobato nella retribuzione di posizione non ne muta la natura, ove difettino i requisiti di fissità e continuità e l’erogazione sia legata alla temporaneità dell’incarico. Irrilevante, a tal fine, è la fonte regolamentare richiamata dall’ente datore di lavoro.
Il Fatto
La ricorrente, già Direttore di un consorzio intercomunale per i servizi socio-assistenziali con contratto a tempo determinato rinnovato ogni quattro anni, chiede la riliquidazione della pensione decorrente dal collocamento in quiescenza, con arretrati, interessi e rivalutazione. Lamenta che l’INPS abbia computato quale retribuzione pensionabile un importo inferiore a quello effettivo, qualificando la differenza come indennità ad personam ai sensi dell’art. 110 T.U.E.L. e imputandola alla sola quota B.
Secondo la ricorrente, dal 2011 e per effetto del nuovo contratto individuale, l’emolumento avrebbe assunto carattere fisso e continuativo, confluendo nella retribuzione di posizione, come comunicato dall’ente datore di lavoro all’INPS. L’Istituto previdenziale resiste, richiamando il prospetto iniziale e sostenendo che la nota successiva dell’ente non varrebbe a mutare la natura della voce. Esperiti senza esito i ricorsi amministrativi, la controversia giunge davanti al giudice contabile.
La Motivazione della Corte
Il giudice ricostruisce il quadro normativo distinguendo la disciplina della quota A da quella della quota B. L’art. 13 del d.lgs. n. 503/1992 richiama l’art. 43 del d.P.R. n. 1092/1973, che individua tassativamente gli emolumenti computabili e stabilisce che nessun altro assegno o indennità può essere considerato se la legge non ne preveda espressamente la valutazione nella base pensionabile. La legge n. 335/1995 ha poi introdotto una nozione diversa di quiescibilità, con la conseguenza che gli emolumenti computabili solo in virtù di tale nuova disciplina restano collocati nella quota B.
Su questa base il ricorso è infondato. Dagli atti depositati risulta che l’emolumento fu corrisposto in aggiunta a quanto previsto dalle disposizioni legislative, regolamentari o collettive quale remunerazione della normale attività: manca dunque una norma di legge che ne consenta l’inclusione nella quota A. Il giudice richiama l’orientamento secondo cui l’elenco degli assegni pensionabili è tassativo e non suscettibile di interpretazione analogica, nonché il principio per cui le locuzioni “stipendio”, “paga” o “retribuzione” non vanno intese come retribuzione onnicomprensiva.
Assume rilievo decisivo la natura dell’indennità, desumibile dai provvedimenti di attribuzione dell’ente: carattere temporaneo, limitato alla durata dell’incarico e giustificato da transitorie ragioni organizzative. La Corte esclude che la nota con cui l’ente ha rettificato la precedente comunicazione possa mutare la sostanza della voce, osservando che il riferimento all’una o all’altra fonte regolamentare è irrilevante ai fini dell’inquadramento del rapporto, trattandosi dell’attribuzione fiduciaria e pro tempore di funzioni dirigenziali.
Dirimente è che sia stata attribuita una retribuzione di posizione in misura superiore ai CCNL, definita dallo stesso ente come assegno ad personam in godimento al Direttore, commisurata alle qualità personali e professionali del soggetto e subordinata alla verifica di compatibilità del fondo costo del personale. Il conglobamento nella retribuzione di posizione a partire dal contratto individuale non rileva. L’emolumento è stato liquidato ad personam per ragioni contingenti: il ricorso è rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di giudizio.
Nota della Redazione
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