Retrodatazione della nomina e danno da ritardata assunzione per il vincitore pretermesso (TAR Lazio n. 14542 del 01.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza, l’esecuzione del giudicato di annullamento dell’illegittima esclusione da una procedura concorsuale impone la retrodatazione giuridica della nomina alla medesima data dei vincitori dello stesso concorso, quale effetto ripristinatorio della posizione lesa, ai soli fini giuridici e non economici, per l’assenza del sinallagma della prestazione lavorativa. La sopravvenuta nomina a una qualifica superiore non costituisce ostacolo alla ricostruzione della carriera del vincitore pretermesso, dovendo l’amministrazione approntare rimedi proporzionati che garantiscano l’effettività della tutela. Il danno patrimoniale da ritardata assunzione va liquidato in via equitativa, con detrazione dell’aliunde receptum e applicazione della norma sul divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria.
Il Fatto
Il ricorrente, dipendente dell’amministrazione dell’Interno, aveva partecipato a un concorso interno per la nomina a Vice Sovrintendente della Polizia di Stato, collocandosi in posizione non utile a fronte dei posti disponibili. A seguito dell’accoglimento del ricorso da parte del TAR Lazio, confermato dal Consiglio di Stato, l’amministrazione lo dichiarava vincitore senza tuttavia provvedere alla ricostruzione della carriera con la decorrenza giuridica retrodata.
L’amministrazione eccepiva l’impossibilità di dare esecuzione al giudicato nei termini richiesti, in quanto l’interessato aveva nel frattempo superato una selezione per la qualifica superiore di Vice Ispettore, non potendo pertanto frequentare il corso di formazione per la nomina a Vice Sovrintendente. Il ricorrente chiedeva l’accertamento del diritto alla ricostruzione della carriera e il risarcimento del danno.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha richiamato il principio costante secondo cui l’effetto ripristinatorio conseguente all’annullamento giurisdizionale dell’illegittima esclusione da un concorso si realizza tramite la retrodatazione giuridica della nomina, la cui decorrenza è fissata ex tunc. La mancata frequenza del corso di formazione, dipesa dalla decisione illegittima dell’amministrazione, non può impedire il ripristino integrale della posizione giuridica del concorrente, che va allineato alla data della nomina degli altri vincitori.
La circostanza che il ricorrente abbia superato un’ulteriore selezione per una qualifica superiore non è stata considerata un ostacolo legittimo, poiché l’amministrazione è tenuta ad adottare accorgimenti che garantiscano l’effettività della tutela. Il Tribunale ha escluso che la sopravvenienza positiva possa paralizzare la progressione di carriera di chi sia stato ingiustamente pretermesso, anche valorizzando il superamento del corso per Vice Ispettore come prova presuntiva dell’esito positivo del corso pregresso.
In relazione alla domanda risarcitoria, il Collegio ha distinto tra effetti giuridici ed economici della retrodatazione, escludendo la spettanza automatica delle retribuzioni per il periodo di mancata prestazione lavorativa. Ha tuttavia riconosciuto il diritto al risarcimento del danno patrimoniale da ritardata assunzione, liquidato in via equitativa ai sensi dell’art. 1226 cod. civ., con detrazione del 20% per la mancata effettiva prestazione delle funzioni corrispondenti al ruolo e applicazione del divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria ai sensi dell’art. 22, comma 36, legge n. 724/1994.
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Nota della Redazione
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