Abusi edilizi in area vincolata e onere della prova della preesistenza (TAR Campania n. 2651 del 27.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di repressione di abusi edilizi realizzati su area sottoposta a vincolo paesaggistico e ambientale, l’onere di provare la preesistenza delle opere e la loro riconducibilità alla domanda di condono grava sul soggetto che le ha realizzate o che è successivamente entrato nella disponibilità dell’immobile, non sull’Amministrazione. La presentazione della domanda di condono non autorizza l’interessato a trasformare o ampliare i manufatti oggetto della richiesta, che restano abusivi fino all’eventuale sanatoria. La legittimazione alla trasformazione del territorio in area vincolata deriva solo dall’acquisizione dei titoli abilitanti, edilizi e paesaggistici, con valutazione preventiva di compatibilità. La liceità dell’esercizio di un’attività economica autorizzata dal Suap non incide sul piano edilizio e paesaggistico, governato da interessi autonomi e prevalenti.

Il Fatto

La società ricorrente è conduttrice, in forza di contratto di locazione, di un’area adibita a parcheggio pertinenziale a uno stabilimento balneare sul litorale del Comune di Bacoli. A seguito di un sopralluogo della Polizia Municipale, il Comune ha emanato un’ordinanza di demolizione nei confronti della conduttrice e del proprietario, contestando l’asfaltatura di circa 1796 mq, la posa di materiale stabilizzante e l’installazione di strutture in ferro con copertura in incannucciato, in assenza di permesso di costruire per mutamento della destinazione d’uso e di valutazione di incidenza ambientale.

Avverso tale provvedimento la società ha proposto ricorso, deducendo la risalente preesistenza delle opere, l’intervenuta autorizzazione comunale all’attività di rimessa autoveicoli e la pendenza di una domanda di condono. Il Comune si è costituito chiedendo la reiezione del gravame.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha scrutinato congiuntamente i motivi concernenti la dedotta preesistenza e la contraddittorietà dell’azione amministrativa. L’area ricade in zona a protezione integrale del P.T.P. dei Campi Flegrei, in area riserva generale del parco regionale e nella perimetrazione del sito di interesse comunitario ZSC IT 8030017. Il vincolo paesaggistico conforma l’intero territorio comunale sin dal DM 15 dicembre 1959, dunque in epoca antecedente alle opere invocate dalla ricorrente.

La Corte ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui l’onere della prova circa la natura, la consistenza e la preesistenza del manufatto rispetto a una determinata data grava su chi ha realizzato i lavori o su chi è successivamente entrato nella disponibilità dell’immobile. Trova applicazione il principio di vicinanza della prova: dell’istante è ragionevolmente esigibile la produzione di evidenze documentali atte a comprovare l’epoca di realizzazione. Nel caso concreto, le allegazioni della società sono rimaste prive di adeguato supporto, mentre le emergenze documentali prodotte dal Comune, tra cui fotografie risalenti al 1987 e vedute aeree del 1957, 1959 e 1966, non mostrano la presenza delle opere contestate.

Quanto alla domanda di condono, il Collegio ha rilevato che essa concerneva opere “non valutabili in termini di superficie o di volume” e interessava la posa di due chioschi sulla spiaggia, con concessione edilizia in sanatoria n. 19/1994. Gli interventi stigmatizzati, implicanti incrementi di superficie e volume e una radicale trasformazione del territorio, sono dunque “altri” rispetto a quelli oggetto della richiesta. La Corte ha ribadito che la presentazione dell’istanza di condono non legittima l’interessato a completare, trasformare o ampliare i manufatti, che restano abusivi fino all’eventuale sanatoria.

Il Collegio ha inoltre escluso che le SCIA presentate nel 2020 e nel 2021, inerenti all’esercizio di attività commerciale e produttiva e demandate al Suap, possano assumere rilievo sul piano edilizio e paesaggistico, trattandosi di interessi autonomi e non sovrapponibili. Sotto il profilo paesaggistico, il divieto di autorizzazione postuma ex art. 146 d.lgs. 42/04 opera come regola generale, salvo l’ipotesi eccettuativa dell’art. 167, commi 4 e 5, non integrata nella specie.

Il ricorso è stato pertanto respinto, con condanna della società ricorrente alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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