Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla carta docente (TAR Veneto n. 1030 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è esperibile, ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., anche per ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario. Rientra pertanto tra i titoli azionabili la pronuncia del giudice del lavoro che abbia condannato l’amministrazione al pagamento di somme in favore del lavoratore. L’amministrazione che non provi l’avvenuto pagamento è tenuta a dare attuazione alla sentenza, con condanna all’adempimento entro un termine perentorio e nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Vicenza, sezione lavoro, una sentenza di condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito alla costituzione in suo favore della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente e all’accredito della somma di euro 2.000,00, oltre interessi e spese. La pronuncia, non impugnata, era passata in giudicato ed era stata notificata in forma esecutiva all’amministrazione in data 05.12.2024.
Decorso inutilmente il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito dalla legge n. 30 del 1997, e non avendo il Ministero ottemperato, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Veneto. L’amministrazione, ritualmente evocata, non si è costituita.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente verificato i presupposti dell’azione di ottemperanza. Ha accertato il passaggio in giudicato della pronuncia ottemperanda, attestato dalla dichiarazione rilasciata dal competente ufficio in data 03.09.2025, e l’avvenuta notifica della sentenza in forma esecutiva al Ministero in data 05.12.2024, con il conseguente decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996.
Il Collegio ha poi affrontato la questione dell’ammissibilità del rimedio rispetto a una sentenza del giudice ordinario. Ha richiamato l’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., che prevede l’azione “al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica Amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato”. Su questa base ha ritenuto che la sentenza del giudice del lavoro, una volta passata in giudicato, appartenga al novero dei titoli le cui statuizioni rimaste ineseguite possano trovare attuazione mediante il rimedio dell’ottemperanza.
Nel merito il ricorso è stato ritenuto fondato, poiché l’amministrazione resistente non ha provato l’avvenuto pagamento. Il Tribunale ha quindi ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare attuazione alla sentenza, disponendo l’accredito sul portafoglio “carta docente” della somma di euro 2.000,00 per le finalità di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, entro il termine ultimativo di sessanta giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza.
Per il caso di inottemperanza perdurante oltre il termine assegnato, il Collegio ha nominato sin d’ora un commissario ad acta, individuato nel Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici presso il Ministero, con facoltà di delega e subdelega. Le spese di giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori di legge, seguono la soccombenza e sono state attribuite al procuratore dichiaratosi anticipatario.
Nota della Redazione
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