Sei scatti stipendiali computabili nell’indennità di buonuscita del poliziotto in quiescenza (TAR Veneto n. 614 del 18.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
I sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis d.l. 21 settembre 1987, n. 387, convertito con legge 20 novembre 1987, n. 472, vanno inclusi nella base di calcolo dell’indennità di buonuscita anche in favore del personale delle forze di polizia collocato in quiescenza a domanda, ove sussistano i requisiti dei cinquantacinque anni di età e dei trentacinque anni di servizio utile. Il termine previsto per la presentazione dell’istanza non produce effetti estintivi del diritto in mancanza di una previsione normativa espressa, essendo funzionale solo a consentire la decorrenza del collocamento a riposo dal primo gennaio dell’anno successivo. L’art. 4 d.lgs. 165/1997 opera ai soli fini del calcolo della base pensionabile e non modifica il regime di computo dell’indennità di buonuscita. Sugli importi così rideterminati maturano gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria.

Il Fatto

Il ricorrente, già appartenente alla Polizia di Stato, è stato collocato in quiescenza a domanda dopo il compimento dei cinquantacinque anni di età e con oltre trentacinque anni di servizio utile. Egli ha chiesto il riconoscimento del diritto al computo dei sei scatti stipendiali nella base di calcolo del trattamento di fine servizio, con ricalcolo e riliquidazione dell’indennità di buonuscita e pagamento delle differenze.

La domanda amministrativa, presentata al Comitato di vigilanza per le prestazioni previdenziali e all’INPS, è stata definita con provvedimento di inammissibilità per tardività, in quanto proposta oltre il termine di trenta giorni dalla ricezione del provvedimento impugnato. Il ricorrente ha quindi impugnato tale determinazione davanti al giudice amministrativo. L’INPS, costituendosi, ha eccepito l’estinzione del diritto per sopravvenuta decadenza.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale affronta anzitutto l’eccezione di decadenza. Richiamando la giurisprudenza del Consiglio di Stato, rileva che un effetto estintivo del diritto non può essere affermato in assenza di una previsione normativa espressa. Il rispetto del termine è funzionale soltanto a consentire la decorrenza del collocamento a riposo dal primo gennaio dell’anno successivo. L’eccezione è pertanto infondata.

Nel merito, il Collegio richiama una pronuncia del Consiglio di Stato, Sez. II, n. 9997 del 2023, che ha definito il quadro normativo. La nozione di forze di polizia richiamata dall’art. 6-bis d.l. 387/1987 è ampia e va letta in ragione della funzione del provvedimento, volto a estendere i benefici economici del d.P.R. 150/1987 a tutti i corpi ivi considerati.

La disposizione attribuisce sei scatti del 2,50 per cento ciascuno ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita. Il comma 1 li riconosce al personale che cessa dal servizio per età, inabilità o decesso; il comma 2 li estende a chi chiede il collocamento in quiescenza con i richiesti requisiti di età e anzianità. L’art. 4 d.lgs. 165/1997, invece, opera ai soli fini del calcolo della base pensionabile e non incide sul regime di computo dell’indennità di buonuscita.

Su tali premesse il ricorso è accolto. Il Tribunale annulla il provvedimento impugnato, accerta il diritto del ricorrente ai benefici economici e condanna l’ente previdenziale a rideterminare l’indennità di buonuscita includendo nella base di calcolo i sei scatti stipendiali. Sugli importi maturano gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione, calcolati solo sulle tranches già scadute e dalla scadenza originaria di ciascuna. Le spese sono poste a carico dell’ente resistente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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