Inammissibile ricorso contro ordinanza sindacale se destinatario ha ottemperato (TAR Liguria n. 1388 del 15.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile per difetto di interesse il ricorso proposto avverso l’ordinanza contingibile e urgente con cui il Sindaco abbia imposto al proprietario di produrre una relazione tecnica sulla stabilità del terreno e, eventualmente, di avviare i lavori di consolidamento, quando il destinatario abbia già ottemperato all’ordine di produrre la relazione prima della proposizione del ricorso. L’ottemperanza all’obbligo di natura documentale fa venir meno l’interesse alla contestazione dell’originaria legittimità del provvedimento, poiché da esso non deriva alcun obbligo di eseguire i lavori di messa in sicurezza. Non è configurabile, inoltre, un obbligo dell’Amministrazione di provvedere su istanze di autotutela, per la natura officiosa e ampiamente discrezionale del relativo potere.

Il Fatto

Il ricorrente, proprietario di un immobile e del retrostante terreno, ha impugnato l’ordinanza sindacale contingibile e urgente con cui il Sindaco gli ha ordinato di produrre, entro quindici giorni, una relazione geotecnica o geologica attestante la stabilità del terreno confinante con un impianto funicolare e, ove la stabilità non fosse risultata verificata, di avviare nei successivi trenta giorni, a propria cura e spese, le procedure progettuali e autorizzative per il ripristino e il consolidamento del tratto oggetto di un movimento franoso.

Il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 50, comma 5 e dell’art. 54, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000, l’eccesso di potere per difetto dei presupposti, di istruttoria e di motivazione e la contraddittorietà della motivazione, avendo il provvedimento richiamato due disposizioni con presupposti differenti. Il Comune si è costituito eccependo l’inammissibilità per difetto di interesse e per acquiescenza, avendo il ricorrente depositato la relazione tecnica prima del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha dichiarato il ricorso inammissibile, accogliendo l’eccezione dell’Amministrazione. Il ricorrente, dopo aver trasmesso la relazione richiesta, ha proposto il giudizio essendo rimasta senza risposta la sua istanza di revoca, annullamento o ritiro dell’ordinanza, diffidando il Comune a eseguire gli interventi di sistemazione dell’area.

Il Tribunale ha rilevato che il ricorrente ha adempiuto all’ordinanza, dimostrando con la relazione depositata la propria estraneità rispetto alla situazione contestata. Il Comune ha inoltre dato atto di ulteriore attività istruttoria, dalla quale è emerso che allo stato non devono essere svolti interventi di messa in sicurezza dell’area.

Ne consegue che non sussisteva ab origine, alla luce dei motivi effettivamente proposti, alcun interesse del ricorrente a contestare la legittimità originaria dell’ordinanza, dalla quale non è derivato a suo carico alcun obbligo di realizzare i lavori di messa in sicurezza, elemento che costituisce l’effettivo fulcro delle censure.

Né può ravvisarsi un interesse alla declaratoria di illegittimità del silenzio sull’istanza di autotutela, richiamato il principio per cui non è configurabile un obbligo dell’Amministrazione di provvedere a fronte di istanze di riesame di atti sfavorevoli, in ragione della natura officiosa e ampiamente discrezionale del potere di autotutela, soprattutto nell’an, come affermato dal Consiglio di Stato, sentenza n. 5088/2025.

Il Collegio ha infine osservato che neppure in ordine all’esecuzione dei lavori da parte del Comune sussisteva un interesse del ricorrente, il quale avrebbe dovuto in primo luogo sollecitare il comportamento inerte dell’Amministrazione e, eventualmente, contestare le valutazioni istruttorie che hanno indotto la stessa a non procedere ad alcun intervento. Le spese di lite sono state compensate in ragione della particolarità della fattispecie e della natura in rito della decisione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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