Sei scatti stipendiali ai Carabinieri anche nel trattamento di fine servizio (TAR Sicilia n. 2066 del 13.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, convertito con modificazioni dalla legge n. 472/1987, spetta al personale delle forze di polizia a ordinamento militare — e dunque all’Arma dei Carabinieri — anche ai fini del calcolo e della liquidazione dell’indennità di buonuscita. L’art. 1911, comma 3, del d.lgs. n. 66/2010 (codice dell’ordinamento militare) non innova la disciplina, ma ne conferma la perdurante vigenza per le forze di polizia a ordinamento militare. Il termine del 30 giugno per la presentazione della domanda di collocamento in quiescenza, previsto dall’art. 6-bis, comma 2, non ha natura decadenziale, ma costituisce un onere che incide sulla sola tempistica del collocamento a riposo. Né l’art. 81 Cost. né l’equilibrio di bilancio possono limitare l’erogazione della retribuzione differita garantita dall’art. 36 Cost.

Il Fatto

I ricorrenti, appartenenti all’Arma dei Carabinieri, sono stati collocati a riposo a domanda dopo aver conseguito il cinquantacinquesimo anno di età e oltre trentacinque anni di servizio utile ai fini contributivi. Hanno chiesto l’accertamento del diritto a vedersi riconosciuto, ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio, il beneficio dei sei scatti stipendiali contemplato dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987.

L’Istituto previdenziale si è costituito con atto di mera forma, senza svolgere difese nel merito, pur avendo sollevato in giudizio la questione della natura decadenziale del termine per la domanda di quiescenza. La causa è stata posta in decisione all’udienza pubblica del 23 giugno 2026.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta innanzitutto il profilo soggettivo del rapporto obbligatorio, ribadendo che l’unico soggetto tenuto a corrispondere l’indennità di buonuscita è il competente ente previdenziale, come affermato da una giurisprudenza amministrativa consolidata. Su tale presupposto la controversia risulta ritualmente instaurata nei confronti dell’Istituto.

Nel merito, il Tribunale richiama l’orientamento del giudice d’appello amministrativo, che ha ripetutamente affrontato la questione dell’applicabilità del beneficio a chi sia stato collocato a riposo con il requisito dei cinquantacinque anni di età e trentacinque anni di servizio utile. Secondo tale indirizzo, l’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 attribuisce i sei aumenti periodici ai soli fini del calcolo della base pensionabile e non modifica il regime di calcolo dell’indennità di buonuscita. Da qui la conclusione che il beneficio dei sei scatti opera anche sul trattamento di fine servizio.

A sostegno di questa lettura il Collegio valorizza l’art. 1911, comma 3, cod. ord. mil., che si applica a tutte le forze di polizia a ordinamento militare e che, con riferimento ai sei aumenti periodici, dispone la perdurante applicazione dell’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987. Il codice non innova la disciplina, ma ne sottolinea la vigenza per l’intero comparto militare, che comprende l’Arma dei Carabinieri e la Guardia di finanza.

Quanto alla domanda di collocamento in quiescenza, il Tribunale condivide la soluzione favorevole ai dipendenti già espressa dal giudice amministrativo di appello: il termine del 30 giugno è funzionale a consentire la decorrenza del collocamento a riposo dal primo gennaio dell’anno successivo e non può essere qualificato come termine di decadenza. Il comma 3 della disposizione lascia intendere che il collocamento a riposo a domanda possa avvenire anche in anni successivi. Una diversa lettura determinerebbe una diversità di trattamento priva di ragionevole giustificazione.

Il Collegio esclude infine dubbi di compatibilità costituzionale. L’indennità di buonuscita, pur con funzione previdenziale, ha natura retributiva e va commisurata all’ultima retribuzione ai sensi dell’art. 36 Cost.. La copertura finanziaria esiste ed è recata dall’art. 1 del d.l. n. 387/1987; il relativo principio costituisce un limite per il legislatore, non per il giudice chiamato a interpretare la legge. L’equilibrio di bilancio non può comprimere la giusta retribuzione. Il ricorso è pertanto accolto, con condanna dell’Istituto alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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